La circolare n. 45 del 13 ottobre 2017 chiarisce che, essendo equiparati i diritti e gli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso a quelli tra coniugi (art . 1, co. 20, l. 76/2016), si estendono all’unito civilmente i diritti alle prestazioni economiche erogate dall’Inail a partire dall’entrata in vigore della l. 76/2016.
Precisamente spettano agli uniti civilmente: la rendita ai superstiti, la quota integrativa alla rendita, la prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate per esposizione ad amianto, l’assegno continuativo mensile, l’assegno una tantum, la prestazione del Fondo di sostegno ai familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e la prestazione una tantum prevista dalla legge di stabilità 2016.

In assenza di una espressa previsione normativa che equipara i conviventi di fatto ai coniugi, invece, il convivente non può essere ugualmente beneficiario di prestazioni economiche.

Circolare n. 45 del 13 ottobre 2017

Legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. Prestazioni economiche.