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L’Inps ha emanato la circolare n. 11 del 27 gennaio 2016, con la quale comunica la determinazione, per l’anno 2016, del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.
In particolare, la circolare tratta i seguenti argomenti:

  • Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
  • Minimale di retribuzione per il personale iscritto Fondo volo
  • Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
  • Minimale di retribuzione ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
  • Quota di retribuzione soggetta nell’anno 2016 all’aliquota aggiuntiva dell’ 1%
  • Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
  • Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi
  • Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
  • Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
  • Lavoratori dello spettacolo: valori, per l’anno 2016, per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri
  • Sportivi professionisti: valori, per l’anno 2016, per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri
  • Datori di lavoro iscritti alle gestioni pubbliche ex Inpdap

I nuovi limiti che pertanto si attestano nella stessa misura prevista per l’anno 2015, devono essere ragguagliati a € 47,68 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD in vigore al 1° gennaio 2016, pari a € 501,89 mensili) se di importo inferiore.

Anno 2016 Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld 501,89
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) 47,68

L’Istituto ricorda che, l’obbligo di rispettare il suddetto minimale non sussiste in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore a tale valore minimo.

Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale, nell’ipotesi di orario normale di lavoro pari a 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:

€ 47,68 x 6 /40 = € 7,15

Invece, in caso di orario normale di lavoro pari a 36 ore settimanali (articolate su cinque giorni), il procedimento del calcolo è il seguente:

€ 47,68 x 5 /36 = € 6,62

Per quanto riguarda il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dalla Legge n. 335/1995, per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, quest’ultimo è pari, per l’anno 2016, a € 100.324,00.

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