Nella seduta dell’ 11 giugno 2015, il Consiglio dei Ministri ha varato l’ultimo corposo pacchetto di provvedimenti normativi attinenti la riforma del lavoro così come da legge Delega 183/2014.

Con questo intervento il governo ha licenziato ben sei decreti di cui due saranno immediatamente operativi (non appena pubblicati in Gazzetta Ufficiale) mentre gli altri quattro dovranno passare al vaglio delle Commissioni di Camera e Senato prima della loro entrate in vigore definitiva.

I primi due provvedimenti riguardano il riordino delle tipologie contrattuali, delle mansioni, e controlli a distanza e della conciliazione dei tempi vita e lavoro. Gli altri interessano il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione e contratti di solidarietà), le politiche attive del lavoro, la razionalizzazione dei servizi ispettivi del lavoro e la semplificazione degli adempimenti sempre in materia di lavoro

In questa sede pubblichiamo una sintesi dei primi due provvedimenti.

Riordino dei contratti, mansioni e controlli a distanza.

Contratto a progetto.

Confermata la conclusione dei contratti a progetto con esaurimento di quelli in atto. Dal 1 gennaio 2016 a tutti i contratti a progetto in essere sarà applicata la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato (salvo le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi).

Contratti a termine.

Mantenuto il limite quantitativo del 20% ma in caso di “sforamento” non scatterà mai la conversione in contratto indeterminato. Verrà però applicata una sanzione pari al 50% della retribuzione mensile il cui importo sarà corrisposto al lavoratore.

Apprendistato scolastico.

Introduzione di un sistema duale denominato «apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore» – che sarà fruibile già durante i percorsi scolastici alternando periodi di studio e lavoro (modello tedesco).

Lavoro accessorio (voucher).

Il tetto annuo viene elevato a 7.000 euro (prima ea 5.000) ed introdotte nuove modalità di tracciabilità e comunicazione di avvio.

Lavoro a tempo parziale.

Le prestazioni supplementari non potranno essere svolte in misura superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate, e le parti possono pattuire clausole elastiche  o flessibili  con diritto ad una maggiorazione. Prevista   la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.

Mutamento mansioni.

Viene previsto che nei soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione l’impresa potrà modificare le mansioni del lavoratore portandolo anche ad un livello di inquadramento inferiore, senza modificare il trattamento economico, fatta eccezione per quello accessorio.

Controlli a distanza.

I controlli a distanza potranno essere attivati anche a mezzo canali digitali con possibilità, per i datori di lavoro, di sorvegliare sull’utilizzo di dispositivi tecnologici, come tablet e smartphone, ad uso dei lavoratori dipendenti.

Conciliazione dei tempi di vita- lavoro e tutela della maternità.

In via sperimentale per il 2015 vengono introdotte delle modifiche nella disciplina a sostegno della maternità. I periodi di congedo parentale (e astensione facoltativa) rimangono fruibili per un massimo di 6 mesi ma possono essere utilizzati o sino al 6° anno di vita del bambino (congedo retribuito) o entro il 12° anno (permesso non retribuito).

E’ introdotta la possibilità di fruizione dei congedi parentali su base oraria con un termine minimo di preavviso di due giorni; inoltre vi sarà la  possibilità di “trasformare” il congedo parentale in part-time al 50%.

I giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, sono poi aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto anche qualora la somma dei due periodi superi il limite complessivo di cinque mesi (in particolare in caso di parti plurimi).

Prevista l’automaticità delle prestazioni (ovvero l’erogazione dell’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi) anche ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95 non iscritti ad altre forme obbligatorie.

Introdotte norme volte a tutelare la genitorialità in caso di adozioni e affidamenti prevedendo estensioni di tutele già previste per i genitori naturali e l’incentivazione del ricorso al telelavoro per cure parentali prevedendo benefici normativi per i datori di lavoro privati: i tele-lavoratori saranno esclusi dal computo di limiti numerici previsti per l’applicazione di previsioni normative legate alla base occupazionale.

Ridotto a cinque giorni (dai precedenti quindici giorni) il periodo di preavviso da comunicare al datore di lavoro nel caso si eserciti la facoltà del congedo parentale.

Per gli altri provvedimenti rimandiamo ad un nuovo approfondimento.

Comunicato stampa Consiglio dei Ministri