Tra le misure previste: riordino delle detrazioni per oneri, incremento del bollo sui prodotti finanziari, controlli preventivi sui rimborsi da 730 oltre i 4mila euro

La proposta normativa contenuta nell’articolo 17, comma 1, trae origine dai dati risultanti dalle attività di monitoraggio e controllo svolti negli ultimi anni nel campo delle compensazioni; tali dati evidenziano, infatti, un numero rilevante di compensazioni eseguite in assenza dei presupposti di legge anche con riferimento alle imposte sui redditi, alle ritenute, alle imposte sostitutive sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive.
Occorre infatti ricordare che, partendo da questi dati, già nel 2009 il legislatore si è mosso nella direzione di individuare particolari cautele a presidio della correttezza delle compensazioni con particolare riferimento ai crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto.
Tali cautele consistono nella previsione di una procedura di riscontro preventivo dei dati comprovanti l’esistenza del credito, prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi.

Con la norma in commento, viene prevista l’introduzione per le imposte sui redditi (Irpef e Ires) e relative addizionali, per le imposte sostitutive delle imposte sul reddito, per le ritenute alla fonte e per l’Irap, un meccanismo analogo a quello già esistente per i crediti emergenti dalle dichiarazioni Iva, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del Dl 78/2009. I contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti emergenti dalle dichiarazioni, per un importo superiore a 15mila euro, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità. Le società sottoposte al controllo contabile ex articolo 2409-bis del codice civile, in alternativa, possono utilizzare la sottoscrizione delle dichiarazioni annuali apposta dai soggetti che esercitano il controllo stesso (revisore contabile o società di revisione iscritti nell’apposito registro).

Riordino agevolazioni tributarie (articolo 17, commi e 2 e 3)
La norma ha carattere programmatico e prevede l’adozione, entro il 31 gennaio 2014, di provvedimenti normativi finalizzati a razionalizzare le detrazioni per oneri di cui all’articolo 15 del Tuir.
Dispone, inoltre, una clausola di salvaguardia in base alla quale, qualora entro la data indicata non siano adottati i provvedimenti richiesti, la misura della detrazione (attualmente pari al 19%) sarà ridotta al 18%, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, e al 17%, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Incremento imposta di bollo su conto titoli (articolo 17, comma 7)
La disposizione in commento prevede la modifica dell’aliquota dell’imposta di bollo (dallo 0,15% allo 0, 2%) sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari, a decorrere dal 2014.

Misure di contrasto ai rimborsi indebiti (articolo 18, commi 1 e 2) 
Per contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di persone fisiche da parte dei sostituti d’imposta o dell’Agenzia delle entrate (nell’ambito dell’assistenza fiscale ex Dlgs 241/1997), viene introdotto un controllo preventivo diretto al riscontro dei dati esposti nelle dichiarazioni dei redditi.
In particolare, prima dell’erogazione del rimborso, l’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, in caso di rimborso complessivamente superiore a 4mila euro, anche se determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.
I rimborsi che, a seguito del controllo preventivo degli uffici, risultano comunque dovuti, sono erogati direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Restano fermi i controlli già normativamente previsti in materia di imposte sui redditi.

Proroga del contributo di solidarietà (articolo 18, comma 5) 
La disposizione prevede la proroga del contributo di solidarietà dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.
Come si ricorderà, l’articolo 2, commi 1 e 2, del Dl 138/2011 ha introdotto, a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300mila euro lordi annui, un contributo di solidarietà del 3%, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo.
La norma in esame, nel prorogare la suddetta disposizione, precisa che – ai fini della verifica del superamento del limite di 300mila euro – rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui all’articolo 12, comma 4, della presente legge, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto. Si tratta degli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 150mila euro lordi annui, sui quali è dovuto un contributo di solidarietà, a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5% della parte eccedente il predetto importo fino a 200mila euro, pari al 10% per la parte eccedente 200mila euro e al 15% per la parte eccedente 250mila euro.

Imposta di bollo forfettaria sulle istanze telematiche (articolo 18, commi da 6 a 11)
La norma introduce importanti elementi di novità nell’applicazione dell’imposta di bollo, tenendo conto di un contesto profondamente modificato rispetto a quello esistente al momento della originaria scrittura del Dpr 642/1972. L’imposta di bollo, pensata fin dal principio come un’imposta da corrispondere sui documenti cartacei e quindi intimamente collegata alla consistenza cartacea del documento stesso, ha evidenziato negli ultimi anni elementi di distonia rispetto alla dematerializzazione tanto degli atti quanto, ancor prima, dei procedimenti medesimi.
La norma in esame introduce un’imposta forfettaria sulle istanze telematiche non solo al fine di adeguare l’unità di misura dell’imposta (tradizionalmente la “pagina”), ma ancor prima per prendere atto della necessità di introdurre strumenti che agevolino l’applicazione dell’imposta in un contesto assolutamente nuovo.

Viene modificata la Tariffa annessa al Dpr 642/1972, fissando in maniera forfetaria l’imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti a ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
L’imposta dovuta in questi casi viene fissata nella misura forfetaria di 16 euro per ciascun documento, indipendentemente dalle sue dimensioni, risolvendo, in tal modo, il problema della quantificazione dell’imposta dovuta per i documenti ricevuti o emessi dalle pubbliche amministrazioni per via telematica.
In questo modo, si intende anche incentivare ulteriormente l’utilizzo dei canali telematici di comunicazione con la Pubblica amministrazione.

Per consentire, inoltre, a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all’invio di una istanza alla Pubblica amministrazione, il comma 11 demanda a un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con quello della Pubblica amministrazione e della Semplificazione, da emanare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge, le disposizioni attuative e le modalità per la corresponsione dell’imposta, anche avvalendosi di carte di credito, di debito o prepagate e strumenti simili.

Modifiche al contenuto della dichiarazione ai fini dell’imposta di bollo (articolo 18, comma 12)
La norma è volta all’introduzione di un modello unico di dichiarazione degli atti e documenti per i quali l’imposta di bollo è versata con modalità virtuali. L’introduzione di tale modello appare opportuna in considerazione delle rilevanti novità normative che hanno interessato l’imposta di bollo e, in particolare, dei nuovi atti assoggettati al tributo; si pensi, a titolo di esempio, ai recenti interventi che hanno riguardato l’imposta dovuta sui prodotti finanziari, rispetto ai quali le previsioni dell’attuale articolo 15 del Dpr 642/1972 (che parla di “atti distinti per voce di tariffa”) si sono rivelate desuete o comunque incomplete ai fini della liquidazione del tributo.
In un’ottica ancor più generale, il legislatore è intervenuto introducendo nel sistema del tributo un elemento di flessibilità ai fini della determinazione del contenuto della dichiarazione connessa al pagamento con modalità virtuali; la legge di stabilità, infatti, modifica il citato articolo 15 prevedendo che nella dichiarazione sia indicato “ogni altro elemento utile ai fini della liquidazione del tributo”, demandando a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate l’approvazione del modello di dichiarazione, al pari di quanto accade ai fini delle imposte sui redditi.

Agevolazioni per la piccola proprietà contadina (articolo 18, commi 23 e 24)
Il comma 23 dell’articolo 18 introduce un’eccezione alla regola prevista dal decreto legislativo 23/2011, concernente le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, che, nel sopprimere tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie relative agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, aveva originariamente fatto salve solo le agevolazioni sulla prima casa.
La legge di stabilità interviene sul punto, ampliando il novero delle agevolazioni salvaguardate, con specifico riferimento alle agevolazioni per la piccola proprietà contadina.
La suddetta previsione è confermata dal successivo comma 24, che aggiunge un periodo all’articolo 1, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (Dpr 131/1986), fissando l’imposta al 12% per il trasferimento avente a oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

 

Caterina Di Turi e Veronica Riccio su Fiscooggi.it