La legge di stabilità per il 2014 ha corretto la previsione della riforma Fornero che comportava di fatto la necessità di recuperare i giorni di permesso fruiti dal lavoratore disabile per sé stesso e i giorni di permesso e di congedo straordinario fruiti dal lavoratore per l’assistenza a famigliari disabili per non incorrere nella penalizzazione in caso di pensionamento anticipato rispetto ai 62 anni di età.
Infatti, l’articolo 1 – comma 493 della legge di stabilità 2014 ha modificato l’articolo 6, comma 2 quater della Legge 14/2012 escludendo dal calcolo delle penalizzazioni ai fini della pensione anticipata “i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Ripercorriamo sinteticamente il problema creato dalla riforma delle pensioni Monti-Fornero per le persone che avevano usufruito dei permessi e dei congedi per grave disabilità.
La pensione di anzianità è stata abolita dall’art. 24 del decreto legge n. 201/2011 (cosiddetto “Salva Italia” convertito nella legge n.214/2011) del governo Monti. A seguito di tale riforma, è possibile andare in pensione solo dopo aver maturato i requisiti anagrafici di “vecchiaia”, cioè solo dopo aver raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia.
Al posto della pensione di anzianità è stata introdotta la pensione anticipata: chi vuole andare in pensione prima dell’età di vecchiaia, può farlo, se ha una certa “anzianità contributiva” e precisamente:

  • nel 2012, 41 anni e un mese per le donne, 42 anni e un mese per gli uomini;
  • nel 2013, 41 anni e cinque mesi per le donne, 42 anni e cinque mesi per gli uomini;
  • nel 2014, 41 anni e sei mesi per le donne, 42 anni e sei mesi per gli uomini.

La riforma delle pensioni Monti-Fornero introduce requisiti più severi per l’accesso alla pensione anticipata che ha sostituito la pensione di anzianità.
In particolare la nuova legge prevede che chi va in pensione prima dei 62 anni di età subisce una penalizzazione con decurtazione dell’importo della pensione.
Il Decreto Legge n. 216/2011 (cosiddetto “Milleproroghe 2012” convertito nella legge n. 14/2012) ha mitigato la penalizzazione stabilendo che le riduzioni non sono applicabili nei confronti di chi matura l’elevato requisito contributivo entro il 2017, ma a condizione che tale requisito contributivo utile per il diritto alla pensione anticipata derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro in cui sono compresi i periodi di: astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, malattia, infortunio, cassa integrazione guadagni ordinaria.
Di conseguenza se il lavoratore non voleva la penalizzazione doveva prolungare del corrispondente periodo “perduto” l’attività lavorativa per tutte le assenze diverse da quelle appena elencate compresi i permessi e congedi per disabilità grave previsti dalla legge 104.
La legge di stabilità 2014 ha ripristinato il diritto alla pensione anticipata senza alcuna penalizzazione per persone disabili e per persone che si sono dedicate all’assistenza di un familiare disabile.

Normativa di riferimento

  • Decreto Legge 6 dicembre 2011: “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
  • Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14;
  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).”

Fonte: superabile.it