Nel corso del dibattito parlamentare per la conversione, sono state inserire molte e significative disposizioni tributarie nel testo del decreto legge presentato dal Governo

Dopo il passaggio parlamentare, il decreto milleproroghe si presenta ricco di misure fiscali. Il legislatore è intervenuto su diversi ambiti, sia attraverso la proroga di termini di scadenza sia estendendo l’ambito di applicazione di talune discipline agevolative. Non mancano alcune significative abrogazioni.

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute: nuovi termini
Modificati i termini per l’invio della nuova comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo anno di applicazione. Come noto, il Dl 193/2016 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi Iva, l’abrogazione della comunicazione dell’elenco clienti e fornitori e l’introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi:
– la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute
– la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.
Con il milleproroghe viene previsto che, per il primo anno di applicazione, le comunicazioni dei dati delle fatture possono essere effettuate, per il primo semestre, entro il 16 settembre 2017 e, per il secondo semestre, entro il mese di febbraio 2018.
Per quanto riguarda, invece, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, rimangono ferme le scadenze trimestrali, previste dalla normativa vigente.

Lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali
Posticipato al 1° novembre 2017 (originariamente il termine previsto era il 1° marzo 2017) l’avvio dell’applicazione sperimentale della lotteria nazionale prevista dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 543), legata agli scontrini relativi agli acquisti di beni o servizi, effettuati da persone fisiche residenti, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.

Semplificazione adempimenti
Elenchi INTRA-2
Viene ripristinato fino al 31 dicembre 2017 l’obbligo di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea (Intra-2). Si ricorda che il Dl 193/2016 aveva previsto l’abrogazione di tale obbligo a partire dal 1° gennaio 2017. Come precisato dal comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell’Istat del 17 febbraio 2017 “l’obbligo di trasmissione delle comunicazioni in questione permane solo a carico dei soggetti passivi Iva già tenuti alla presentazione mensile dei Modelli INTRA-2 per gli acquisti di beni ovvero che rientrino in tale periodicità in base all’ammontare delle operazioni intracomunitarie di acquisto di beni per un valore superiore a € 50.000,00 nel IV trimestre 2016 ovvero a gennaio 2017”.

 Elenchi riepilogativi operazioni intracomunitarie: nuova disciplina
Il milleproroghe, inoltre, riscrive la normativa concernente gli obblighi di comunicazione relativi a operazioni intracomunitarie, sostituendo la norma di riferimento (articolo 50, comma 6, Dl 331/1993). Le nuove disposizioni avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Queste le novità:

  • la presentazione degli elenchi riepilogativi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è effettuata anche per finalità statistiche
  • gli obblighi di presentazione non riguardano più anche gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi
  • i soggetti identificati ai fini dell’applicazione della disciplina sulla territorialità dell’Iva (enti, associazioni e organizzazioni, anche quelli non soggetti passivi, identificati ai fini Iva) presentano solo l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari (non più l’elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea)
  • viene prevista l’emanazione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto milleproroghe, di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (da adottare di concerto con il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d’intesa con l’Istat) per la definizione di significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti.

Comunicazione beni ai soci
Abrogate le disposizioni (commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies dell’articolo 2, Dl 138/2011) che disciplinano la comunicazione dei beni d’impresa concessi in godimento ai soci o familiari e i connessi controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Abrogazione articolo 1, comma 147, legge di stabilità 2016
È abrogata la norma che demandava a un decreto ministeriale l’individuazione dei criteri generali per la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell’evasione internazionale (articolo 1, comma 147, legge 208/2015).

Locazioni a canone concordato
Viene abrogata la norma che subordina la facoltà del proprietario di usufruire dell’ulteriore riduzione del 30% del reddito imponibile, derivante dai contratti di locazione stipulati (o rinnovati) a canone concordato, all’indicazione nella dichiarazione dei redditi degli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché di quelli della denuncia dell’immobile ai fini Ici e Imu. L’abrogazione ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, vale a dire dal 1° gennaio 2017.

Agevolazioni fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia
Prorogato al 30 aprile 2017 il termine entro cui i lavoratori dipendenti trasferiti in Italia possono esercitare l’opzione per il regime fiscale di favore loro applicabile, scegliendo tra quello disciplinato dalla legge 238/2010 e quello previsto dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015. Le modalità attuative saranno individuate con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore delle legge di conversione del decreto milleproroghe.

Invio dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche
Proroga, dal 31 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento, del termine previsto per l’invio al Sistema tessera sanitaria, da parte dei veterinari iscritti agli Albi professionali, dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute da persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, in relazione ad animali da compagnia o destinati alla pratica sportiva.

Detrazione dell’Iva per acquisto di abitazioni da imprese costruttrici
Prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione ai fini Irpef del 50% dell’Iva pagata per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici.

Agevolazioni a favore delle zone colpite dai terremoti del 2016 e del 2012
Agevolazione Irpef a favore dei lavoratori dipendenti
Estesa fino al 31 dicembre 2017 la possibilità di non computare, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 (elencati negli allegati 1 e 2 al Dl 189/2016) sia da parte dei datori di lavoro privati operanti negli stessi territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.

Esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze alla Pa
Prorogata fino al 31 dicembre 2017 l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione dalle persone fisiche, residenti o domiciliate, e dalle persone giuridiche, che hanno la sede legale od operativa, nei comuni colpiti dal terremoto del 2016. La proroga opera limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici.

Esenzione Imu a favore dei fabbricati situati nelle zone colpite dal terremoto del 2012
Per agevolare la ripresa delle attività e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, viene prorogato fino al 31 dicembre 2017 il termine fino al quale i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall’applicazione dell’Imu.

Zona franca urbana Emilia
Esteso il periodo di applicazione delle esenzioni in materia di imposte sui redditi, Irap e Imu, previste a favore delle imprese, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, localizzate all’interno della zona franca urbana dell’Emilia: le agevolazioni si applicano ai periodi d’imposta dal 2015 al 2019. Si ricorda che la zona franca (istituita dall’articolo 12, Dl 78/2015) interessa l’intero territorio colpito dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Credito d’imposta per la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita dei prodotti editoriali
Si dispone che il credito d’imposta per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori della filiera distributiva (editori, distributori e rivenditori), finalizzato alla modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, è utilizzabile per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017.

Disposizioni in materia di entrate di enti locali
Viene posticipato al 1° ottobre 2017 il termine a decorrere dal quale, in materia di entrate di enti locali, si applicano le norme che:

  • dispongono l’effettuazione del pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sul conto corrente di tesoreria degli stessi enti mediante F24 ovvero attraverso gli strumenti di pagamento elettronici che gli enti impositori rendono disponibili, ferme restando le modalità di versamento previste per l’Imu e la Tasi
  • prevedono, per le entrate diverse da quelle tributarie, che il versamento sia effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici.

Si precisa, infine, che le norme in esame non si applicano ai versamenti effettuati al nuovo ente incaricato della riscossione nazionale, ovvero l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che sarà operativo dal 1° luglio 2017.

Gennaro Napolitano su fiscooggi.it