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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2016 il D.M. 25 gennaio 2016, recante la determinazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale, l’Inps fornisce, al riguardo, chiarimenti circa l’ambito di applicazione e le istruzioni operative per la regolarizzazione del mese di gennaio 2016 (Inps, circolare 09 febbraio 2016, n. 23)

Le retribuzioni convenzionali (art. 4, co. 1, D.L. 31 luglio 1987, n. 317, conv. in L. 3 ottobre 1987, n. 398) devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2016, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale. Sono esclusi dall’ambito territoriale di applicazione gli Stati dell’Unione europea, la Svizzera ed i Paesi aderenti all’Accordo SEE (Liechtenstein, Norvegia, Islanda), in quanto per essi la normativa di sicurezza sociale applicabile è quella contenuta nei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009. Le retribuzioni convenzionali si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE ed ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. Inoltre, le retribuzioni convenzionali rilevano, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.
A livello pratico, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente. Per tale deve intendersi il trattamento annuo previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell’indennità estero. L’importo così calcolato deve poi essere diviso per 12 e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi. I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese; in tal caso l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata. Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili.
La retribuzione così individuata può subire però delle variazioni in caso di mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica. In entrambe le ipotesi, deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto. Una ulteriore fattispecie particolare è quella in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili (ad esempio, lavoro straordinario, premi, etc), non inclusi all’inizio dell’anno nel calcolo dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile, sicchè sarà necessario provvedere eventualmente ad un’operazione di conguaglio per i periodi pregressi, in quanto ciò comporti una modifica della fascia di riferimento.
Le aziende che per il mese di gennaio 2016 hanno operato in difformità dalle istruzioni fornite possono regolarizzare tali periodi, senza aggravio di oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 maggio. Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens le aziende calcolano le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2016 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese; le differenze così determinate vanno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.