L’articolo 22, legge 21 luglio 1965, n. 903 riconosce la pensione ai superstiti in favore dei figli che risultano a carico del genitore al momento del suo decesso e non prestano lavoro retribuito.
In riferimento ai criteri di età la norma indica come beneficiari gli orfani che:

  • non hanno superato il diciottesimo anno di età, indipendentemente dallo status di studente;
  • hanno un’età massima di 21 anni, qualora frequentino una scuola media professionale;
  • non superano il ventiseiesimo anno di età, se iscritti all’università.

Con il messaggio 7 novembre 2017, n. 4413 l’Istituto fornisce indicazioni, nel caso di orfani maggiorenni, circa le modalità di presentazione della domanda   e della documentazione relativa ai percorsi di istruzione e formazione professionale condotti in Italia e all’estero.