Il Ministero del lavoro, con la nota prot. n. 22695 del 25/11/2016, ha precisato che le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa sul FIS o sui Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, possono scegliere di accedere agli ammortizzatori in deroga, concessi dalle Regioni o alle Province autonome in deroga ai criteri dettati dal Decreto interministeriale n. 83473/2014, o alle prestazioni erogate dai Fondi medesimi, anche per i periodi che hanno inizio nel 2016 e proseguono nel 2017.

A tal fine la nota ministeriale richiama la circolare 34/2016 con la quale sono state fornite rilevanti indicazioni in merito alla disposizione del d.lgs. n. 185/2016 (correttivo del Jobs Act), con cui è stata ampliata dal 5% al 50%, per le regioni e le province autonome, la quota di utilizzabilità delle risorse attribuite, anche per la concessione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga agli artt. 2 e 3 del decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 che disciplina le modalità di fruizione degli ammortizzatori in deroga.

Già in precedenza il Ministero del lavoro con la nota 3223/2016 aveva precisato che fermo restando quanto disposto dal decreto interministeriale n. 83473/2014, per l’anno 2016, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale, possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga nei limiti previsti dalla normativa di settore oppure alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale.

In sostanza adesso il Ministero chiarisce che tale opzione trova applicazione anche se i trattamenti si riferiscono a periodi che hanno inizio nel 2016 e proseguono nel 2017.

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