Con un Comunicato del 23 gennaio 2014 pubblicato sul sito istituzionale, nonché con la Nota n. 495 sempre del 23 gennaio 2014, l’INAIL fornisce chiarimenti in relazione alla sospensione degli adempimenti legati all’autoliquidazione 2013/2014.

Il testo del comunicato.

L’art. 1, comma 128, della legge 147/2013 ha disposto che con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’INAIL, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, é stabilita la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

Al fine di consentire alle imprese e agli altri soggetti assicuranti di beneficiare immediatamente della riduzione, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali hanno concordato di differire al 16 maggio 2014 sia il termine dell’autoliquidazione 2013/2014, sia il termine per il pagamento di tutti gli altri premi speciali per i quali non é prevista l’autoliquidazione2.
Il predetto differimento sarà contenuto in un apposito provvedimento normativo di imminente emanazione.
Il differimento consentirebbe, infatti, all’Inail di provvedere alle elaborazioni statistiche sugli andamenti infortunistici nonché a quelle economico-finanziarie sui premi e contributi ai fini della predisposizione del decreto ministeriale, di adeguare gli strumenti informativi per gli utenti e di definire i necessari aggiornamenti alle procedure di calcolo dei premi, che come di consueto saranno illustrati in tempo utile per la nuova scadenza anche agli intermediari e alle software house.

La misura della riduzione percentuale e i criteri di individuazione dei beneficiari sulla base dell’andamento infortunistico saranno definiti con il decreto ministeriale previsto dalla legge3.
Per quanto riguarda il differimento, il nuovo termine del 16 maggio 2014 sostituirebbe:

  • 1. il termine del 17 febbraio 2014 per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione 902014, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999;
  • 2. i termini per il pagamento dei premi speciali anticipati per il 2014, inclusi quelli in rate mensili e trimestrali, relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori con scadenza compresa tra il 16 febbraio e il 16 aprile 2014;
  • 3. il termine del 30 aprile 2014 per l’invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.

Il differimento al 16 maggio dovrebbe riguardare anche il termine del 17 marzo 2014 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013 tramite i servizi “Alpi online” e “Invio dichiarazione salari”, per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 e per chiedere la riduzione prevista dall’art. 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006 a favore delle imprese artigiane.
Quanto sopra renderebbe coerente i suddetti adempimenti con il differimento del termine di pagamento, come proposto dall’Inail.
Per quanto riguarda il pagamento rateale ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 dei premi di autoliquidazione 902014, per effetto del rinvio al 16 maggio 2014 si hanno tre rate.
A tal fine il premio dovrà essere sempre diviso in quattro rate, ma le prime due confluiranno nella rata con scadenza 16 maggio 2014, pertanto si avrà:

  • – 1° rata: 16 maggio 2014 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi;
  • – 2° rata: 16 agosto 2014 pari al 25% del premio, differita di diritto al 20 agosto 2014 con maggiorazione degli interessi5;
  • – 3° rata: 16 novembre 2014 pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi.

Si coglie l’occasione per comunicare che per quest’anno il tasso di interesse da applicare alla seconda e terza rata è pari al 2,08% (tasso medio di interesse dei titoli di Stato nel 2013 determinato dal Ministero dell’economia e delle finanze7).
Per quanto riguarda i premi speciali di cui al punto 2, l’Inail provvederà a calcolare i premi anticipati dovuti per il 2014 e a richiederne il pagamento, applicando la riduzione ove spettante.
Per le scuole che hanno già versato al 16 dicembre 2013 la rata anticipata di premio per il 2014 in base alle richieste di pagamento ricevute a novembre, saranno del pari ricalcolati gli importi dovuti con applicazione della riduzione ove spettante. L’eventuale maggior pagato potrà essere utilizzato in compensazione con F24 per effettuare altri pagamenti.
Per quanto riguarda i pagamenti dei premi relativi alle altre polizze speciali di cui al punto 2, il nuovo termine del 16 maggio 2014 sostituirebbe in particolare:

a. il termine del 17 febbraio 2014 per il pagamento in unica soluzione dei premi anticipati per l’anno 2014 relativi agli apparecchi RX e alle sostanze radioattive;
b. i termini del 17 febbraio 2014 e del 16 aprile 2014 per il pagamento delle rate trimestrali dei premi anticipati riguardanti il 1° e 2° trimestre 2014 relativi ai facchini e ai barrocciai/vetturini/ippotrasportatori;
c. i termini del 17 febbraio 2014, del 17 marzo 2014 e del 16 aprile 2014 per il pagamento delle rate mensili dei premi anticipati per l’anno 2014 relativi ai pescatori autonomi.

Il rinvio dell’autoliquidazione comporta anche il differimento del termine di pagamento dei contributi associativi riscossi dall’Inail per conto delle associazioni di categoria convenzionate ai sensi della legge 311/1973.
Le convenzioni in atto stabiliscono, infatti, che l’Inail provvede all’esazione del contributo abbinandolo sempre all’ordinaria riscossione dei premi assicurativi.
Di conseguenza, si anticipa che il pagamento del primo acconto dell’anno 2014 sarà effettuato nel mese di luglio 2014, anziché entro il mese di maggio.

Resta invece fermo il termine del 17 febbraio 2014 entro cui devono essere inviate le comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte tramite l’apposito servizio “Riduzione presunto”, già aperto in www.inail.it.

Si fa riserva di ulteriori notizie più dettagliate.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dr. Agatino Cariola

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