{"id":4809,"date":"2013-10-30T17:20:43","date_gmt":"2013-10-30T16:20:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.sospaghe.it\/wp\/?p=4809"},"modified":"2013-10-30T17:43:44","modified_gmt":"2013-10-30T16:43:44","slug":"le-misure-fiscali-del-ddl-stabilita-2-parte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sospaghe.it\/wp\/le-misure-fiscali-del-ddl-stabilita-2-parte.html","title":{"rendered":"Le misure fiscali del Ddl stabilit\u00e0. 2^ parte"},"content":{"rendered":"<p><strong>Nel secondo intervento, fari puntati su: rivalutazione dei beni d\u2019impresa, riallineamento dei valori impliciti delle partecipazioni, svalutazioni e perdite su crediti per enti finanziari<\/strong><\/p>\n<p>Il disegno di legge\u00a0<strong>(articolo 6, commi da 8 a 15)<\/strong>\u00a0prevede l\u2019introduzione, per le societ\u00e0 di capitali e gli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, la facolt\u00e0 di\u00a0<strong>rivalutazione dei beni d\u2019impresa<\/strong>, strumentali e non, incluse le partecipazioni. Sono esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio \u00e8 destinata l\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa (\u201cbeni merce\u201d).<br \/>\nLa rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all\u2019esercizio in corso al 31 dicembre 2012 e deve essere eseguita nel bilancio dell\u2019esercizio successivo, da approvarsi successivamente all\u2019entrata in vigore della legge di stabilit\u00e0.<br \/>\nIl riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell\u2019Irap e di eventuali addizionali, la cui aliquota \u00e8 pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per quelli non ammortizzabili.<\/p>\n<p>E\u2019 previsto un differimento degli effetti fiscali della rivalutazione al 2016. Infatti, la norma dispone che il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell\u2019Irap, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione \u00e8 stata eseguita. Tale differimento comporta che, nel periodo di sospensione, il valore fiscale dei beni, ai fini delle vicende che li riguardano (cessioni a titolo oneroso, assegnazione ai soci, destinazione a finalit\u00e0 estranee all\u2019esercizio dell\u2019impresa, deducibilit\u00e0 quote di ammortamento\u2026) si assume senza tener conto della rivalutazione operata.<\/p>\n<p>Inoltre, \u00e8 consentito \u201caffrancare\u201d (anche solo in parte) il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori, mediante il pagamento di un\u2019imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell\u2019Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento. L\u2019affrancamento rende da subito disponibile per la distribuzione il saldo, senza conseguenze impositive sulla societ\u00e0; in assenza di affrancamento, la riserva di rivalutazione si considera in sospensione di imposta, con tassazione in capo alla societ\u00e0 in caso di suo utilizzo per scopo diverso da quello di copertura delle perdite.<\/p>\n<p>Le imposte sostitutive (quella per la rivalutazione e quella per l\u2019affrancamento del saldo) devono essere versate in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro i termini di versamento del saldo delle imposte sui redditi.<\/p>\n<p>Il comma 14 dell\u2019articolo 6 richiama espressamente le previsioni normative che, in passato, avevano consentito alle imprese di riallineare fiscalmente i valori gi\u00e0 iscritti in bilancio. In particolare, mediante il rinvio all\u2019articolo 14 della legge 342\/2000, la disposizione consente il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni iscritti in bilancio rispetto a quelli che hanno assunto rilevanza tributaria.<br \/>\nQuest\u2019ultima norma si estende anche ai soggetti\u00a0<em>Ias adopter<\/em>\u00a0con un campo di applicazione pi\u00f9 ampio. Infatti, in tal caso, possono essere riallineati anche i maggiori valori relativi alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell\u2019articolo 85, comma 3-<em>bis<\/em>, del Tuir (tutte le partecipazioni diverse da quelle detenute per la negoziazione). Per l\u2019importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento deve essere vincolata una riserva, in sospensione di imposta ai fini fiscali, che pu\u00f2 essere affrancata mediante il pagamento dell\u2019imposta sostitutiva del 10 per cento.<\/p>\n<p><strong>Riallineamento dei valori impliciti delle partecipazioni (articolo 6, commi da 16 a 18)<\/strong><br \/>\nAnalogamente a quanto previsto per fusioni, scissioni e conferimenti di azienda dall\u2019articolo 176, comma 2-<em>ter<\/em>\u00a0del Tuir e dall\u2019articolo 15, commi 10, 11 e 12 del Dl 185\/2008, la norma prevede \u201ca regime\u201d la facolt\u00e0 di affrancamento, che, introdotta gi\u00e0 in passato da altre disposizioni in un\u2019ottica agevolativa, in precedenza aveva valenza solo temporanea.<br \/>\nLa legge di stabilit\u00e0, infatti, consente di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamento, marchi d\u2019impresa e altre attivit\u00e0 immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anzich\u00e9 nel bilancio d\u2019esercizio, sempre che i medesimi siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite e iscritte nel bilancio individuale, per effetto di operazioni straordinarie, effettuate a decorrere dal periodo di imposta 2012.<br \/>\nTale regime tende a eliminare una penalizzazione per quei soggetti che realizzano operazioni di acquisizione aziendale senza iscrivere i maggiori valori nel bilancio individuale, in quanto tali valori sono \u201cinclusi\u201d nel maggior valore delle partecipazioni acquisite nell\u2019ambito dell\u2019operazione straordinaria posta in essere.<\/p>\n<p>L\u2019affrancamento avviene mediante versamento dell\u2019imposta sostitutiva nella misura del 16%, che deve essere effettuato in un\u2019unica rata (non pi\u00f9 in tre rate come per il regime temporaneo), entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l\u2019operazione viene effettuata. L\u2019imposta sostitutiva, dovuta per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, va versata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.<br \/>\nGli effetti del riallineamento decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello di pagamento dell\u2019imposta sostitutiva.<\/p>\n<p>Rispetto al regime temporaneo previsto in passato, si segnalano due importanti novit\u00e0:<\/p>\n<ol>\n<li>il comma 17 dell\u2019articolo 6 prevede un meccanismo di \u201c<em>recapture<\/em>\u201d, stabilendo che gli effetti dell\u2019affrancamento si intendono revocati in caso di atti di realizzo posti in essere anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello di pagamento dell\u2019imposta sostitutiva<\/li>\n<li>non \u00e8 possibile cumulare l\u2019affrancamento dei valori delle partecipazione e l\u2019affrancamento dei beni di primo grado di cui all\u2019articolo 176, comma 2-<em>ter<\/em>, Tuir e dall\u2019articolo 15, comma 10 e seguenti, del Dl 185\/2008.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Le modalit\u00e0 attuative delle disposizioni saranno determinate con provvedimento del direttore dell\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p><strong>Svalutazioni e perdite su crediti per enti finanziari (articolo 6, commi da 19 a 22)<\/strong><br \/>\nIl comma 21 dell\u2019articolo 6 interviene sul regime di deducibilit\u00e0 delle svalutazioni e delle perdite su crediti da parte degli enti creditizi e finanziari di cui al Dlgs 87\/1992, prevedendo, per entrambi i componenti negativi, un regime di deducibilit\u00e0 ai fini Ires identico. In particolare, la modifica prevede la deducibilit\u00e0 fiscale, nell\u2019esercizio in cui sono imputate in bilancio e nei quattro successivi, delle svalutazioni e delle perdite su crediti.<br \/>\nL\u2019unica eccezione \u00e8 costituita dalle perdite su crediti derivanti da cessione a titolo oneroso, per le quali opera l\u2019integrale deducibilit\u00e0 nell\u2019esercizio in cui sono rilevate in bilancio.<\/p>\n<p>Il nuovo regime si applica alle rettifiche di valore rilevate in contabilit\u00e0 a decorrere dal periodo di imposta 2013, mentre per le rettifiche pregresse (noni o diciottesimi pregressi) si continueranno ad applicare le regole previgenti. Pertanto, per le rettifiche di valore operate sino al periodo di imposta 2012, continuano ad applicarsi le regole di cui al soppresso articolo 106, commi 3 e 3-<em>bis<\/em>, del Tuir.<br \/>\nTali modifiche trovano applicazione anche alle societ\u00e0 di assicurazione, in virt\u00f9 del rinvio operato dal Dlgs 173\/1997 alla disciplina dettata dal comma 3 dell\u2019articolo 106 del Tuir per gli enti creditizi e finanziari.<\/p>\n<p>La stabilit\u00e0, attraverso la modifica degli articoli 6 e 7 del Dlgs 446\/1997, elimina il disallineamento esistente tra Ires e Irap, attribuendo rilevanza, anche ai fini Irap, alle rettifiche e alle riprese di valore nette, per i soggetti bancari, nonch\u00e9 alle perdite, svalutazioni e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti verso gli assicurati, per le imprese assicurative. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta, in quote costanti, nell\u2019esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi, a decorrere dal periodo d\u2019imposta in corso al 31 dicembre 2013.<\/p>\n<p><strong>Disciplina IVA delle prestazioni rese dalle cooperative sociali (articolo 6, comma 23)<\/strong><br \/>\nLa legge di stabilit\u00e0 prevede la sostituzione dei commi 488 e 489 della legge n. 228\/2012 (Stabilit\u00e0 2013) con un unico comma (488), nel quale si dispone che, in attesa della riforma dei regimi speciali Iva, previsti dalla direttiva 112\/2006\/Ue, l\u2019aliquota del 4%, ai sensi del n. 41-<em>bis<\/em>\u00a0della Tabella A, parte II, allegata al Dpr 633\/1972, non si applica alle cooperative e loro consorzi che non abbiano carattere \u201csociale\u201d ai sensi della legge 381\/1991.<br \/>\nCi\u00f2 comporta che nei confronti delle cooperative sociale e loro consorzi viene ripristinato il regime previgente, in virt\u00f9 del quale alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali, rese da tali soggetti, si applica l\u2019Iva al 4% ovvero, su opzione, il regime di esenzione dall\u2019imposta.<\/p>\n<p><strong>Oneri deducibili per somme restituite (articolo 6, comma 24)<\/strong><br \/>\nLa disposizione in commento modifica l\u2019articolo 10, comma 1, lettera d-<em>bis<\/em>), del Tuir, prevedendo che, a decorrere dal 2013, le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti, possono essere portate in deduzione anche in periodi di imposta successivi oppure essere chieste a rimborso.<br \/>\nLa disposizione \u00e8 introdotta per consentire ai contribuenti di recuperare le imposte assolte su somme restituite al lordo al soggetto erogatore, mediante il risparmio di imposta derivante dalla deduzione di un onere di importo pari alle somme restituite. Quanto precede, nel rispetto della condizione (comune a tutti gli oneri deducibili) che le somme restituite non siano gi\u00e0 deducibili nell\u2019ambito di una categoria reddituale.<br \/>\nLa modifica in esame consente, in caso di \u201cincapienza\u201d del reddito, di portare in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d\u2019imposta successivi l\u2019ammontare dell\u2019onere deducibile.<br \/>\nNell\u2019ipotesi in cui non sussista comunque un reddito tassabile in via ordinaria, la restituzione delle somme che hanno concorso al reddito in anni precedenti costituisce autonomo presupposto per presentare istanza di rimborso, delegando ad apposito decreto del ministro dell\u2019Economia e delle Finanze la definizione degli aspetti attuativi della disciplina.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Caterina Di Turi e Veronica Riccio su Fiscooggi.it<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel secondo intervento, fari puntati su: rivalutazione dei beni d\u2019impresa, riallineamento dei valori impliciti delle partecipazioni, svalutazioni e perdite su crediti per enti finanziari Il disegno di legge\u00a0(articolo 6, commi da 8 a 15)\u00a0prevede l\u2019introduzione, per le societ\u00e0 di capitali e gli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, la facolt\u00e0 di\u00a0rivalutazione dei [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4810,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,14],"tags":[65],"class_list":["post-4809","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","category-gli-speciali","tag-irap"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sospaghe.it\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4809","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sospaghe.it\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sospaghe.it\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sospaghe.it\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sospaghe.it\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4809"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.sospaghe.it\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4809\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sospaghe.it\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4810"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sospaghe.it\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4809"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sospaghe.it\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4809"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sospaghe.it\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4809"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}