{"id":4813,"date":"2013-10-30T17:15:58","date_gmt":"2013-10-30T16:15:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.sospaghe.it\/wp\/?p=4813"},"modified":"2013-10-30T17:43:01","modified_gmt":"2013-10-30T16:43:01","slug":"le-misure-fiscali-del-ddl-stabilita-3-parte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sospaghe.it\/wp\/le-misure-fiscali-del-ddl-stabilita-3-parte.html","title":{"rendered":"Le misure fiscali del Ddl stabilit\u00e0. 3^ parte"},"content":{"rendered":"<p><strong>Tra le misure previste: riordino delle detrazioni per oneri, incremento del bollo sui prodotti finanziari, controlli preventivi sui rimborsi da 730 oltre i 4mila euro<\/strong><\/p>\n<p>La proposta normativa contenuta nell\u2019<strong>articolo 17, comma 1<\/strong>, trae origine dai dati risultanti dalle attivit\u00e0 di monitoraggio e controllo svolti negli ultimi anni nel campo delle compensazioni; tali dati evidenziano, infatti, un numero rilevante di compensazioni eseguite in assenza dei presupposti di legge anche con riferimento alle imposte sui redditi, alle ritenute, alle imposte sostitutive sul reddito e all\u2019imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive.<br \/>\nOccorre infatti ricordare che, partendo da questi dati, gi\u00e0 nel 2009 il legislatore si \u00e8 mosso nella direzione di individuare particolari cautele a presidio della correttezza delle compensazioni con particolare riferimento ai crediti relativi all\u2019imposta sul valore aggiunto.<br \/>\nTali cautele consistono nella previsione di una procedura di riscontro preventivo dei dati comprovanti l\u2019esistenza del credito, prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi.<\/p>\n<p>Con la norma in commento, viene prevista l\u2019introduzione per le imposte sui redditi (Irpef e Ires) e relative addizionali, per le imposte sostitutive delle imposte sul reddito, per le ritenute alla fonte e per l\u2019Irap, un meccanismo analogo a quello gi\u00e0 esistente per i crediti emergenti dalle dichiarazioni Iva, ai sensi dell\u2019articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del Dl 78\/2009. I contribuenti che utilizzano in\u00a0<strong>compensazione i crediti emergenti dalle dichiarazioni<\/strong>, per un importo superiore a 15mila euro, hanno l\u2019obbligo di richiedere l\u2019apposizione del\u00a0<strong>visto di conformit\u00e0<\/strong>. Le societ\u00e0 sottoposte al controllo contabile\u00a0<em>ex<\/em>\u00a0articolo 2409-<em>bis<\/em>\u00a0del codice civile, in alternativa, possono utilizzare la sottoscrizione delle dichiarazioni annuali apposta dai soggetti che esercitano il controllo stesso (revisore contabile o societ\u00e0 di revisione iscritti nell\u2019apposito registro).<\/p>\n<p><strong>Riordino agevolazioni tributarie (articolo 17, commi e 2 e 3)<\/strong><br \/>\nLa norma ha carattere programmatico e prevede l\u2019adozione, entro il 31 gennaio 2014, di provvedimenti normativi finalizzati a razionalizzare le detrazioni per oneri di cui all\u2019articolo 15 del Tuir.<br \/>\nDispone, inoltre, una clausola di salvaguardia in base alla quale, qualora entro la data indicata non siano adottati i provvedimenti richiesti, la misura della detrazione (attualmente pari al 19%) sar\u00e0 ridotta al 18%, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, e al 17%, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014.<\/p>\n<p><strong>Incremento imposta di bollo su conto titoli (articolo 17, comma 7)<\/strong><br \/>\nLa disposizione in commento prevede la modifica dell\u2019aliquota dell\u2019imposta di bollo (dallo 0,15% allo 0, 2%) sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari, a decorrere dal 2014.<\/p>\n<p><strong>Misure di contrasto ai rimborsi indebiti (articolo 18, commi 1 e 2)\u00a0<\/strong><br \/>\nPer contrastare l\u2019erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di persone fisiche da parte dei sostituti d\u2019imposta o dell\u2019Agenzia delle entrate (nell\u2019ambito dell\u2019assistenza fiscale\u00a0<em>ex<\/em>\u00a0Dlgs 241\/1997), viene introdotto un controllo preventivo diretto al riscontro dei dati esposti nelle dichiarazioni dei redditi.<br \/>\nIn particolare, prima dell\u2019erogazione del rimborso, l\u2019Agenzia delle Entrate effettuer\u00e0 controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, in caso di rimborso complessivamente superiore a 4mila euro, anche se determinato da eccedenze d\u2019imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.<br \/>\nI rimborsi che, a seguito del controllo preventivo degli uffici, risultano comunque dovuti, sono erogati direttamente dall\u2019Agenzia delle Entrate.<br \/>\nRestano fermi i controlli gi\u00e0 normativamente previsti in materia di imposte sui redditi.<\/p>\n<p><strong>Proroga del contributo di solidariet\u00e0 (articolo 18, comma 5)\u00a0<\/strong><br \/>\nLa disposizione prevede la proroga del contributo di solidariet\u00e0 dal 1\u00b0 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.<br \/>\nCome si ricorder\u00e0, l\u2019articolo 2, commi 1 e 2, del Dl 138\/2011 ha introdotto, a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300mila euro lordi annui, un contributo di solidariet\u00e0 del 3%, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo.<br \/>\nLa norma in esame, nel prorogare la suddetta disposizione, precisa che &#8211; ai fini della verifica del superamento del limite di 300mila euro &#8211; rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui all\u2019articolo 12, comma 4, della presente legge, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidariet\u00e0 di cui al primo periodo non \u00e8 dovuto. Si tratta degli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 150mila euro lordi annui, sui quali \u00e8 dovuto un contributo di solidariet\u00e0, a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5% della parte eccedente il predetto importo fino a 200mila euro, pari al 10% per la parte eccedente 200mila euro e al 15% per la parte eccedente 250mila euro.<\/p>\n<p><strong>Imposta di bollo forfettaria sulle istanze telematiche (articolo 18, commi da 6 a 11)<\/strong><br \/>\nLa norma introduce importanti elementi di novit\u00e0 nell\u2019applicazione dell\u2019imposta di bollo, tenendo conto di un contesto profondamente modificato rispetto a quello esistente al momento della originaria scrittura del Dpr 642\/1972. L\u2019imposta di bollo, pensata fin dal principio come un\u2019imposta da corrispondere sui documenti cartacei e quindi intimamente collegata alla consistenza cartacea del documento stesso, ha evidenziato negli ultimi anni elementi di distonia rispetto alla dematerializzazione tanto degli atti quanto, ancor prima, dei procedimenti medesimi.<br \/>\nLa norma in esame introduce un\u2019imposta forfettaria sulle istanze telematiche non solo al fine di adeguare l\u2019unit\u00e0 di misura dell\u2019imposta (tradizionalmente la \u201cpagina\u201d), ma ancor prima per prendere atto della necessit\u00e0 di introdurre strumenti che agevolino l\u2019applicazione dell\u2019imposta in un contesto assolutamente nuovo.<\/p>\n<p>Viene modificata la Tariffa annessa al Dpr 642\/1972, fissando in maniera forfetaria l\u2019imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell\u2019Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunit\u00e0 montane e delle unit\u00e0 sanitarie locali, nonch\u00e9 agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti a ottenere l\u2019emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.<br \/>\nL\u2019imposta dovuta in questi casi viene fissata nella misura forfetaria di 16 euro per ciascun documento, indipendentemente dalle sue dimensioni, risolvendo, in tal modo, il problema della quantificazione dell\u2019imposta dovuta per i documenti ricevuti o emessi dalle pubbliche amministrazioni per via telematica.<br \/>\nIn questo modo, si intende anche incentivare ulteriormente l\u2019utilizzo dei canali telematici di comunicazione con la Pubblica amministrazione.<\/p>\n<p>Per consentire, inoltre, a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all\u2019invio di una istanza alla Pubblica amministrazione, il comma 11 demanda a un decreto del ministero dell\u2019Economia e delle Finanze di concerto con quello della Pubblica amministrazione e della Semplificazione, da emanare entro centottanta giorni dall\u2019entrata in vigore della legge, le disposizioni attuative e le modalit\u00e0 per la corresponsione dell\u2019imposta, anche avvalendosi di carte di credito, di debito o prepagate e strumenti simili.<\/p>\n<p><strong>Modifiche al contenuto della dichiarazione ai fini dell\u2019imposta di bollo (articolo 18, comma 12)<\/strong><br \/>\nLa norma \u00e8 volta all\u2019introduzione di un modello unico di dichiarazione degli atti e documenti per i quali l\u2019imposta di bollo \u00e8 versata con modalit\u00e0 virtuali. L\u2019introduzione di tale modello appare opportuna in considerazione delle rilevanti novit\u00e0 normative che hanno interessato l\u2019imposta di bollo e, in particolare, dei nuovi atti assoggettati al tributo; si pensi, a titolo di esempio, ai recenti interventi che hanno riguardato l\u2019imposta dovuta sui prodotti finanziari, rispetto ai quali le previsioni dell\u2019attuale articolo 15 del Dpr 642\/1972 (che parla di \u201catti distinti per voce di tariffa\u201d) si sono rivelate desuete o comunque incomplete ai fini della liquidazione del tributo.<br \/>\nIn un\u2019ottica ancor pi\u00f9 generale, il legislatore \u00e8 intervenuto introducendo nel sistema del tributo un elemento di flessibilit\u00e0 ai fini della determinazione del contenuto della dichiarazione connessa al pagamento con modalit\u00e0 virtuali; la legge di stabilit\u00e0, infatti, modifica il citato articolo 15 prevedendo che nella dichiarazione sia indicato \u201cogni altro elemento utile ai fini della liquidazione del tributo\u201d, demandando a un provvedimento del direttore dell\u2019Agenzia delle Entrate l\u2019approvazione del modello di dichiarazione, al pari di quanto accade ai fini delle imposte sui redditi.<\/p>\n<p><strong>Agevolazioni per la piccola propriet\u00e0 contadina (articolo 18, commi 23 e 24)<\/strong><br \/>\nIl comma 23 dell\u2019articolo 18 introduce un\u2019eccezione alla regola prevista dal decreto legislativo 23\/2011, concernente le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, che, nel sopprimere tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie relative agli atti traslativi a titolo oneroso della propriet\u00e0 di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, aveva originariamente fatto salve solo le agevolazioni sulla prima casa.<br \/>\nLa legge di stabilit\u00e0 interviene sul punto, ampliando il novero delle agevolazioni salvaguardate, con specifico riferimento alle agevolazioni per la piccola propriet\u00e0 contadina.<br \/>\nLa suddetta previsione \u00e8 confermata dal successivo comma 24, che aggiunge un periodo all\u2019articolo 1, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l\u2019imposta di registro (Dpr 131\/1986), fissando l\u2019imposta al 12% per il trasferimento avente a oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Caterina Di Turi e Veronica Riccio su Fiscooggi.it<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tra le misure previste: riordino delle detrazioni per oneri, incremento del bollo sui prodotti finanziari, controlli preventivi sui rimborsi da 730 oltre i 4mila euro La proposta normativa contenuta nell\u2019articolo 17, comma 1, trae origine dai dati risultanti dalle attivit\u00e0 di monitoraggio e controllo svolti negli ultimi anni nel campo delle compensazioni; tali dati evidenziano, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4814,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,14],"tags":[37,55,27,65,33],"class_list":["post-4813","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","category-gli-speciali","tag-37","tag-contributi","tag-fisco-2","tag-irap","tag-irpef"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sospaghe.it\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4813","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sospaghe.it\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sospaghe.it\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sospaghe.it\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sospaghe.it\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4813"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.sospaghe.it\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4813\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sospaghe.it\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4814"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sospaghe.it\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4813"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sospaghe.it\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4813"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sospaghe.it\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4813"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}