{"id":5755,"date":"2014-03-29T02:16:34","date_gmt":"2014-03-29T01:16:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.sospaghe.it\/wp\/?p=5755"},"modified":"2014-03-29T02:16:34","modified_gmt":"2014-03-29T01:16:34","slug":"lavoro-intermittente-per-gli-operatori-di-call-center-i-chiarimenti-del-ministero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sospaghe.it\/wp\/lavoro-intermittente-per-gli-operatori-di-call-center-i-chiarimenti-del-ministero.html","title":{"rendered":"Lavoro intermittente per gli operatori di call center, i chiarimenti del Ministero"},"content":{"rendered":"<p>Con riscontro all\u2019interpello n. 10 del 25 marzo 2014 il\u00a0<strong>Ministero del lavoro e delle Politiche sociali<\/strong>\u00a0si \u00e8 espresso sulla compatibilit\u00e0 tra il\u00a0<strong>contratto di lavoro intermittente<\/strong>\u00a0e gli\u00a0<strong>operatori di call center<\/strong>, esprimendosi in maniera pi\u00f9 chiara sulla figura degli \u201caddetti alle attivit\u00e0 di call center in bound e\/o out bound\u201d.<\/p>\n<p><strong>Interpello n. 10<\/strong><\/p>\n<p>A promuovere la necessit\u00e0 di ottenere di chiarimenti era stato il\u00a0<strong>Consiglio Nazionale dell\u2019Ordine dei<\/strong><strong>Consulenti del Lavoro<\/strong>, che ha proposto una istanza di interpello per domandare sul possibile utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente in relazione al personale addetto alle\u00a0<strong>attivit\u00e0 di call center in bound e\/o out bound<\/strong>, sulla base di un rinvio alla figura degli \u201c<strong>addetti ai centralini telefonici privati<\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>In via preliminare, risponde il Ministero, \u201c<em>si sottolinea che le ipotesi in cui risulta ammissibile la stipulazione di contratti di lavoro intermittente, in assenza del requisiti soggettivi ovvero oggettivi individuati dall\u2019art. 34 del D. Lgs. n. 276\/2003, sono declinate nell\u2019elenco contenuto nella tabella allegata al Regio Decreto citato, il quale contempla al n. 12 le prestazioni svolte dagli \u201caddetti ai centralini telefonici privati<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Il Ministero aggiunge quindi che le figure richiamate dall\u2019interpellate, ovvero gli operatori di call center, non sembrano essere equiparabili a quelle indicate nella tabella appena ricordata, considerando che l\u2019attivit\u00e0 degli addetti ai\u00a0<strong>centralini telefonici privati<\/strong>\u00a0ha una connotazione specifica che consiste solamente nello smistamento delle telefonate.<\/p>\n<p>La prestazione che viene invece svolta dagli operatori di call center \u2013 prosegue quindi il Ministero \u2013 \u201c\u00e8 sicuramente una prestazione pi\u00f9 articolata in quanto si inserisce normalmente nell\u2019ambito di un servizio o di una attivit\u00e0 promozionale o di vendita da parte dell\u2019impresa\u201d. Una valutazione che risulterebbe altres\u00ec essere confermata dalla legge, laddove \u2013 all\u2019art. 61 d.lgs 276\/2003 \u2013 ammette il ricorso a contratti di collaborazione a progetto per attivit\u00e0 di call center out bound se si tratta di \u201cattivit\u00e0 di vendita diretta di beni e di servizi\u201d. Ne consegue che, conclude il Ministero, il semplice uso dello strumento telefonico non consente la richiesta di equiparazione delle categorie sopra anticipate.<\/p>\n<p><strong>Interpello n. 9<\/strong><\/p>\n<p>Nella stessa data il\u00a0<strong>Ministero del Lavoro<\/strong>\u00a0\u00e8 intervenuto con rispondendo all\u2019interpello n. 9 relativo alla stessa possibilit\u00e0 di instaurare rapporti di lavoro intermittente nei confronti del personale delle aziende funebri e, in particolar modo, necrofori e portantini addetti ai servizi funebri.<\/p>\n<p>Anche in questo caso l\u2019interpello \u00e8 stato avanzato dal Consiglio Nazionale dell\u2019Ordine dei Consulenti del lavoro, che domanda al Ministero se il personale suddetto, impiegato presso aziende che operano nel settore funebre, possa essere assimilato a quanto previsto dalle categorie degli \u201c<strong>operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose<\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>Dopo aver acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, il Ministero risponde come dalla lettura della normativa vigente, tra le attivit\u00e0 a carattere discontinuo con riferimento alle quali \u00e8 possibile stipulare dei contratti di lavoro intermittente risulta essere completata quella espletata dagli operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili religiose, che \u00e8 \u201c<em>comprensiva dunque di tutte le prestazioni strumentali alla preparazione e allo svolgimento delle celebrazioni civili e dei riti religiosi<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Ebbene, sulla base di quanto sopra, afferma il Ministero nella parte centrale del suo riscontro, \u201cnon sembra possa negarsi una equiparazione tra tali figure e quelle dei\u00a0<strong>necrofori<\/strong>\u00a0e\u00a0<strong>portantini<\/strong>\u00a0impiegati dalle aziende di servizio funebre nelle attivit\u00e0 preliminari ed esecutive del trasporto, della cerimonia e della connessa sepoltura\u201d.<\/p>\n<p>Ne consegue che, conclude il Ministero, la tipologia di contratto di lavoro intermittente \u00e8 configurabile anche nei confronti delle categorie richiamate dall\u2019interpellante, poich\u00e9 riconducibili alle figure di cui sopra.<\/p>\n<p>In estrema sintesi, il rapporto di contratto di lavoro intermittente pu\u00f2 essere adattato ai necrofori e agli operatori delle agenzie funebri, ma non agli operatori di call center.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con riscontro all\u2019interpello n. 10 del 25 marzo 2014 il\u00a0Ministero del lavoro e delle Politiche sociali\u00a0si \u00e8 espresso sulla compatibilit\u00e0 tra il\u00a0contratto di lavoro intermittente\u00a0e gli\u00a0operatori di call center, esprimendosi in maniera pi\u00f9 chiara sulla figura degli \u201caddetti alle attivit\u00e0 di call center in bound e\/o out bound\u201d. 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