{"id":6299,"date":"2014-12-02T23:24:46","date_gmt":"2014-12-02T22:24:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.sospaghe.it\/wp\/?p=6299"},"modified":"2014-12-02T23:25:49","modified_gmt":"2014-12-02T22:25:49","slug":"dichiarazioni-730-2015-gia-on-line-la-prima-bozza-del-modello","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sospaghe.it\/wp\/dichiarazioni-730-2015-gia-on-line-la-prima-bozza-del-modello.html","title":{"rendered":"Dichiarazioni 730 &#8211; 2015: gi\u00e0 on line la prima bozza del modello"},"content":{"rendered":"<p><strong>Dall\u2019anno prossimo, pi\u00f9 tempo per la presentazione: la nuova scadenza che interessa pensionati e titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati \u00e8 fissata al 7 luglio<\/strong><\/p>\n<div class=\"testoesteso_testoarticolo\">Il <a class=\"blank\" href=\"http:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/wps\/file\/Nsilib\/Nsi\/Strumenti\/Modelli\/Modelli+in+bozza\/730+2015+modello+in+bozza\/730_2015_mod.pdf\" target=\"_blank\">730\/2015<\/a>, da oggi in anteprima sul sito delle Entrate con le relative <a class=\"blank\" href=\"http:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/wps\/file\/Nsilib\/Nsi\/Strumenti\/Modelli\/Modelli+in+bozza\/730+2015+Istruzioni+per+la+compilazione\/730_2015_istr.pdf\" target=\"_blank\">istruzioni<\/a>, \u00e8 ricco di novit\u00e0. La principale, senza dubbio, \u00e8 l\u2019introduzione del modello precompilato, che l\u2019Agenzia metter\u00e0 a disposizione dei contribuenti entro il 15 aprile, cui \u00e8 strettamente legata anche la nuova certificazione unica (modello Cu) che, dall\u2019anno prossimo, prender\u00e0 il posto del \u201cvecchio\u201d Cud.<br \/>\nMa le new entry, a seguito delle numerose recenti modifiche normative, sono tante. Vediamo le pi\u00f9 rilevanti.<strong>730 per chi e perch\u00e9<\/strong><br \/>\n\u00c8 bene, innanzitutto, ricordare che presentare la dichiarazione dei redditi con il modello 730 rappresenta un vantaggio per i lavoratori dipendenti e i pensionati che, in possesso di determinati redditi, possono avvalersene. Utilizzarlo \u00e8 conveniente perch\u00e9:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00e8 pi\u00f9 semplice di Unico, in quanto non si devono eseguire calcoli<\/li>\n<li>si riscuote l\u2019eventuale rimborso spettante in tempi rapidi, direttamente nella busta paga di luglio ovvero nella rata di pensione di agosto o settembre<\/li>\n<li>in caso di imposte a debito, non occorre effettuare versamenti; provvede direttamente il sostituto a trattenere le relative somme dalla retribuzione o dalla pensione.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Il bonus Irpef di 80 euro<\/strong><br \/>\nA partire dallo scorso maggio, ai lavoratori dipendenti, con reddito complessivo non superiore a 26mila euro, \u00e8 stato erogato in busta paga, dal datore di lavoro, un credito per un importo massimo di 80 euro al mese.<br \/>\nIn sede di presentazione del modello 730\/2015, l\u2019ammontare del credito dovr\u00e0 essere ricalcolato, da chi presta l\u2019assistenza fiscale, in base alla somma di tutti i redditi dichiarati.<br \/>\nNel caso in cui non sia stato possibile percepire il bonus, ad esempio perch\u00e9 il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d\u2019imposta (come nel caso dei lavoratori domestici) o perch\u00e9 il rapporto di lavoro si \u00e8 chiuso prima del mese di maggio, il credito verr\u00e0 riconosciuto direttamente con il modello 730.<br \/>\nPer consentire a chi presta l\u2019assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti dovranno compilare il rigo C14, per segnalare se il credito \u00e8 stato o no erogato e, in caso affermativo, in che misura.<br \/>\nInoltre, sempre per consentire la corretta determinazione del bonus Irpef, da quest\u2019anno andranno indicate, nel rigo C4, le somme percepite per incremento della produttivit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Crediti in compensazione<\/strong><br \/>\nDal 1\u00b0 ottobre 2014, per utilizzare in compensazione i crediti derivanti dalla dichiarazione, se il saldo finale \u00e8 uguale a zero, il contribuente deve utilizzare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, soltanto i servizi telematici dell\u2019Agenzia delle Entrate. Invece, i modelli F24 contenenti compensazioni con saldo finale superiore a zero e quelli con saldo oltre i 1.000 euro possono viaggiare anche tramite i servizi di <em>internet banking<\/em> degli intermediari della riscossione.<\/p>\n<p><strong>Destinazione dell\u20198, del 5 e del 2 per mille<\/strong><br \/>\nDal 2015, i contribuenti avranno a disposizione un\u2019unica scheda (modello 730-1) per esprimere le scelte relative all\u20198, al 5 e al 2 per mille dell\u2019Irpef. Con essa, sar\u00e0 possibile destinare:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a una istituzione religiosa<\/li>\n<li>il cinque per mille della propria Irpef per determinate finalit\u00e0 sociali<\/li>\n<li>il due per mille della propria Irpef in favore di un partito politico.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le scelte non sono alternative tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse, senza determinare maggiori imposte dovute.<br \/>\nLa scheda va presentata integralmente anche nel caso in cui sia stata operata una soltanto delle scelte consentite.<\/p>\n<p><strong>Altro<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>uniformata all\u20191 gennaio la data di riferimento del <strong>domicilio fiscale<\/strong> per il calcolo delle addizionali regionale e comunale<\/li>\n<li>previsto l\u2019obbligo di indicare, nel prospetto dei familiari a carico, il codice fiscale anche dei <strong>figli a carico<\/strong> residenti all\u2019estero<\/li>\n<li>ridotta dal 15 al 10% l\u2019aliquota agevolata per i canoni concordati nei comuni ad alta densit\u00e0 abitativa, nel caso di opzione per la <strong>cedolare secca<\/strong><\/li>\n<li>eliminata, nel quadro B, l\u2019indicazione dell\u2019<strong>Imu dovuta<\/strong> per ciascun fabbricato dichiarato<\/li>\n<li>modificati gli importi delle <strong>detrazioni per redditi di lavoro dipendente<\/strong> e assimilati<\/li>\n<li>introdotte una detrazione a favore degli <strong>inquilini di alloggi sociali<\/strong> adibiti ad abitazione principale (\u00e8 pari a 900 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, a 450 euro se il reddito non supera 30.987,41 euro) e, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola con meno di 35 anni di et\u00e0, una detrazione del 19% delle spese sostenute per i canoni di <strong>affitto dei terreni agricoli<\/strong> (massimo 80 euro per ettaro e fino a 1.200 euro annui)<\/li>\n<li>riconosciuto un credito d\u2019imposta pari al 65% delle erogazioni liberali a sostegno della cultura (\u201c<strong>art bonus<\/strong>\u201d), nel limite del 15% del reddito imponibile<\/li>\n<li>in tema di <strong>oneri detraibili<\/strong>: prorogati il \u201cbonus ristrutturazioni\u201d nella misura del 50%, il \u201cbonus arredi\u201d (anch\u2019esso nella misura del 50%), la detrazione al 65% per il risparmio energetico e quella &#8211; sempre al 65% &#8211; per l\u2019adozione di misure antisismiche; elevata dal 24 al 26% la detrazione per le erogazioni liberali a favore delle Onlus e quelle a favore dei partiti politici; fissati a 530 euro e a 1.291,14 euro gli importi massimi detraibili dei premi per assicurazioni aventi per oggetto, rispettivamente, il rischio di morte o di invalidit\u00e0 non inferiore al 5% e il rischio di non autosufficienza<\/li>\n<li>in tema di <strong>oneri deducibili<\/strong>: introdotta una deduzione pari al 20% delle spese sostenute \u2013 fino a un massimo di 300mila euro \u2013 per l\u2019acquisto o la costruzione di immobili abitativi da dare in locazione per almeno otto anni; eliminata definitivamente la deducibilit\u00e0 dei contributi obbligatori versati al Servizio sanitario nazionale con la Rc auto.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<div class=\"testoesteso_autore\">\n<div id=\"node-2131\" class=\"node node-type-autore build-mode-full clearfix\">\n<div class=\"content\">\n<div class=\"field-field-nome-autore\"><strong>r.fo. su fiscooggi.it<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dall\u2019anno prossimo, pi\u00f9 tempo per la presentazione: la nuova scadenza che interessa pensionati e titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati \u00e8 fissata al 7 luglio Il 730\/2015, da oggi in anteprima sul sito delle Entrate con le relative istruzioni, \u00e8 ricco di novit\u00e0. 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