L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 09.05.2013 n. 14/E pubblica le istruzioni operative per i sostituti d’imposta, i Caf e per i professionisti abilitati, sulla Dichiarazione 730/2013

La Circolare del 9 maggio 2013, n. 14/E, per garantire una maggiore chiarezza nella consultazione, differenzia in base alle diverse tempistiche e modalità tutti gli adempimenti che devono porre in essere i soggetti coinvolti nelle varie fasi dell’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati.

Nel dettaglio,
    • il contribuente che si avvale del proprio sostituto di imposta deve presentare il modello 730/2013 entro il 16 maggio;
    • il contribuente che si avvale dell’assistenza  svolta da un professionista abilitato o da un Caf-dipendenti presentazione entro il 31 maggio.

Per quanto riguarda gli esiti e la trasmissione della dichiarazione, la copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3 devono essere consegnati entro il 14 giugno, dal sostituto d’imposta, ed entro il 17 giugno dal professionista o dal Caf al contribuente.

Tali dati dovranno poi essere trasmessi telematicamente, entro l’1 luglio all’Agenzia delle Entrate, da tutti coloro che prestano assistenza fiscale.

La circolare ribadisce inoltre l’obbligo, introdotto nel 2012, per tutti i datori di lavoro pubblici e privati di segnalare l’indirizzo telematico presso cui intendono ricevere i risultati contabili dei propri dipendenti per effettuare le relative operazioni di conguaglio e trattenere o rimborsare gli importi direttamente nelle buste paga. Restano esclusi l’Inps e i sostituiti gestiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. I sostituti che hanno già comunicato l’indirizzo nel 2011 o nel 2012 e non devono apportare modifiche ai dati segnalati, non devono presentare la comunicazione.

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