L’INPS, nel Messaggio n. 11761 del 22 luglio 2013, in merito alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro che assumono apprendisti dalle liste di mobilità chiarisce che per essi:

  • opera il regime contributivo agevolato previsto per i lavoratori in mobilità a tempo indeterminato ovvero l’aliquota agevolata in misura pari al 10% per 18 mesi (art. 25, comma 9, Legge n. 223/1991) e,
  • ove spettante, il contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore (art. 8, comma 4, Legge n. 223/1991);

Pertanto per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione la contribuzione complessiva è pari al 15,84% (10% + 5,84% a carico dipendente).