Filo diretto con le dichiarazioni dei redditi. Il punto di partenza è infatti il totale di quanto denunciato al Fisco. Il versamento è on line, tramite modello F24

E’ pari al 21,75% la nuova aliquota contributiva per artigiani e commercianti da applicare nel 2013. Dopo l’incremento di 1,3 punti percentuali per il 2012, infatti, è scattato il primo aumento di 0,45 punti percentuali stabilito dal Dl “Salvaitalia”, che si ripeterà annualmente fino a raggiungere quota 24 per cento.
Nulla di nuovo per lo sconto del 50% riservato agli esercenti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, e per quello del 9% previsto per i più giovani e cioè per i coadiuvanti e coadiutori con meno di 21 anni, regime di favore che scade al compimento di tale età. Confermata, per gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, la maggiorazione dello 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Sempre dovuto, inoltre, sia da artigiani che commercianti, il contributo di 0,62 euro mensili per le prestazioni di maternità.

Nella circolare Inps n. 24 dell’8 febbraio, il dettaglio delle quote Ivs secondo gli ultimi aggiornamenti.

Minimale di reddito
Innanzitutto, per il 2013, il reddito minimale su cui è calcolato l’importo da versare è pari a 15.357 euro, cifra ottenuta moltiplicando per 312 la retribuzione minima giornaliera (47,07 euro) in vigore dall’1 gennaio 2013 per il calcolo dei contributi in favore dei lavoratori dei settori in questioni, aumentata di 671,39 euro.
Ecco, dunque, le aliquote base di quest’anno e gli importi dovuti, suddivisi per comparto ed età:

Artigianato

  • 21,75 % per i titolari e i coadiuvanti/coadiutori con più di 21 anni (3.347,59 euro)
  • 18,75% per coadiuvanti/coadiutori che non superano i 21 anni di età (2.886,88 euro)

Commercio

  • 21,84% per i titolari e i coadiuvanti/coadiutori con più di 21 anni (3.361,41 euro)
  • 18,84% per coadiuvanti/coadiutori che non superano i 21 anni di età (2.900,70 euro)

In caso di versamenti dovuti per periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul minimale va rapportato a mese.

Superato il tetto
Le percentuali viste sono applicabili fino a un reddito d’impresa 2012 pari a 45.530 euro; superata tale soglia, all’eccedenza va applicata l’aliquota maggiorata di un punto di percentuale, sia nei casi ordinari sia per i lavoratori “più giovani”.
Tale importo, denominato “contributo a conguaglio”, sommato a quanto dovuto per il minimale, va considerato come acconto per il totale del reddito d’impresa prodotto nel 2013 e va versato secondo i tempi e le modalità previste per la dichiarazione dei redditi.

Insieme al minimale non poteva mancare un massimale
Stabilito anche il reddito massimo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs 2013: la soglia è fissata a 75.883 euro, limite da riferire a ogni singolo lavoratore e non all’impresa complessivamente.
Quest’importo, però, è valido soltanto per gli iscritti alla “Gestione” prima dell’1 gennaio 1996 o che possono far valere tale anzianità contributiva; per gli altri, il massimale individuale 2013 è uguale a 99.034 euro e non è frazionabile per mese.
Nelle tabelle che seguono, il contributo massimo per le due diverse situazioni, rispettivamente con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e iscritti con decorrenza a partire da gennaio 1996:

Iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore
al primo gennaio 1996
Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori
di età superiore ai 21 anni
16.808,08 16.876,38
coadiuvanti / coadiutori
di età non superiore ai 21 anni
15.531,59 15.599,89
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori
di età superiore ai 21 anni
22.074,94 22.164,07
coadiuvanti / coadiutori
di età non superiore ai 21 anni
19.103,92 19.193,05

Agenda e modalità di versamento
Pagamento in quattro tempi per quanto concerne i contributi dovuti sul minimale di reddito. Le date da ricordare sono: 16 maggio, 20 agosto, 18 novembre 2013 e 17 febbraio 2014.

Per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, le scadenze sono le stesse previste per i pagamenti Irpef derivanti dalla dichiarazione dei redditi (saldo 2012, primo e secondo acconto 2013).

Il canale da utilizzare è quello telematico, tramite il modello unico di versamento F24.

L’Inps infine ricorda che, avendo ormai privilegiato il canale telematico come sistema di “dialogo” con il contribuente, di recente ha attivato il “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”, accessibile, tramite Pin, dal sito internet dell’Istituto. Per questo motivo, dal 2013 non saranno più inviate al contribuente le comunicazioni con gli importi da pagare, perché tutte le informazioni saranno facilmente consultabili e prelevabili scegliendo l’opzione “Dati del mod. F24” contenuta nel “Cassetto”.

Anna Maria Badiali su fiscooggi.it