Le “Linee guida in materia di tirocini”approvate, in data 24 gennaio 2013, nell’ambito dell’accordo della Conferenza unificata Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, hanno definito, in linea con la riforma del lavoro, principi e standard minimi condivisi, al fine di uniformare sul piano nazionale, la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento e di consentire così alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano di dettare la regolamentazione in materia. Per quanto concerne le garanzie assicurative, le normative regionali stabiliscono:

  •  l’obbligo, per il soggetto promotore, di garantire, salvo diversa previsione della convenzione, la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail di tutte le attività rientranti nel progetto formativo;

  •  la possibilità che le Regioni e Province autonome assumano a proprio carico gli oneri connessi a tale copertura assicurativa;

  •  la definizione, nell’ambito di apposite convenzioni, delle modalità attraverso le quali il soggetto ospitante può eventualmente assumere a suo carico l’onere della copertura assicurativa, nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione.

I tirocini extracurriculari, cui sono rivolte le Linee Guida, rientrano, ai fini del regime assicurativo, nella fattispecie degli allievi dei corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento professionale, tenuto conto delle finalità dei soggetti promotori e dei percorsi formativi. Il premio assicurativo è calcolato sulla retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita rapportata alle giornate di presenza. Lo stesso regime assicurativo in tema di retribuzione imponibile si applica anche ai tirocini curriculari, che non rientrano nell’ambito di applicazione delle Linee guida, in presenza di particolari requisiti oggettivi e soggettivi che li riconducano ai corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento professionale.