Direzione Centrale Rischi
Ufficio Entrate

Prot. INAIL.60010.26/04/2012.0002737

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

Oggetto: Riduzione dei premi dovuti dalle aziende del settore dell’autotrasporto di merci per l’anno 2012.

Premessa
L’articolo 33, comma 10, della legge n. 183/20111 (c.d. legge di stabilità 2012) ha previsto il rifinanziamento di alcuni interventi a sostegno del settore dell’autotrasporto, tra i quali la riduzione contributiva già disposta dall’art. 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto legge n. 207/2008  per le imprese di autotrasporto merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123.

Con decreto del 15.2.2012 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, lo stanziamento è stato ripartito tra le diverse misure in coerenza con gli interventi già previsti a legislazione vigente e con le esigenze del settore.

Per quanto riguarda la riduzione dei premi INAIL, detto stanziamento finanzia la riduzione dei tassi medi di tariffa delle imprese del settore autotrasporto e la riduzione del premio speciale unitario per le imprese artigiane del citato settore.

In attuazione di tali disposizioni, il Presidente – Commissario straordinario dell’Istituto, con deliberazione n. 123 del 30 marzo 2012, ha approvato per l’anno 2012 i tassi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle Gestioni Industria, Artigianato e Terziario, nonché la riduzione dell’11,90% dei premi speciali unitari dovuti dalle imprese artigiane per le voci 9123 (classe di rischio 5°) e 9121 (classe di rischio 8°). È stato inoltre avviato l’iter per l’adozione del relativo decreto interministeriale da parte dei dicasteri competenti.

Per quanto sopra, sono stati rielaborati i tassi 2012 ed è in corso di spedizione alle imprese  interessate il modello 20 SM relativo alla comunicazione del tasso applicato per l’anno in corso.

Qualora, a causa del verificarsi di ritardi postali, le aziende non ricevano la comunicazione del tasso applicato in tempo utile per la determinazione ed il pagamento del premio da effettuare entro il 16 maggio p.v., si invitano le Sedi a provvedere alla ristampa e consegna del modello in questione ai datori di lavoro che ne dovessero fare richiesta.

Al riguardo si precisa che la stampa dei nuovi modelli 20SM attraverso la procedura GRA WEB – Ristampe 20SM sarà disponibile a partire dal 4 maggio p.v.

Istruzioni per il calcolo del premio di Autoliquidazione 2011/2012

Le imprese classificate alle voci 9121 e 9123 hanno già ricevuto entro dicembre 2011 le basi di calcolo per l’autoliquidazione 2011/2012 dei premi assicurativi e dovevano provvedere entro il 16 febbraio:

  • a calcolare i premi ordinari dovuti per i dipendenti e gli altri soggetti assimilati applicando alle retribuzioni i tassi indicati sulle basi di calcolo
  • a calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione) non applicando alcuna riduzione al premio di rata 20122
  • a pagare l’intero premio di autoliquidazione entro il 16 febbraio 2012, ovvero la prima rata nel caso in cui l’impresa avesse comunicato di voler corrispondere il premio di autoliquidazione in quattro rate ai sensi della legge n. 449/97 e n 144/99.

Per effetto della normativa sopravvenuta le imprese, destinatarie degli interventi agevolativi descritti, devono:

  • calcolare i premi ordinari dovuti per i dipendenti e gli altri soggetti assimilati, applicando alle retribuzioni (già dichiarate entro il 16 marzo 2012 con invio telematico) i nuovi tassi indicati nel 20 SM in corso di notifica;
  • calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione), applicando al premio di rata 2012, per le sole voci di tariffa 9121 e 9123 e in base alle percentuali di incidenza presenti, la percentuale di riduzione dell’11,90%.

Per quanto riguarda i premi speciali unitari degli artigiani relativi alle voci indicate, si ricorda che secondo quanto disposto dal D.M. 29 luglio 2011, come comunicato con nota protocollo 7508 del 11.11.2011, alla regolazione 2011 è applicata la riduzione dell’14,70% (già applicata ai fini della rata per l’autoliquidazione 2010/2011) e che nelle basi di calcolo inviate a dicembre, è indicato il premio speciale unitario relativo alla regolazione anno 2011 al netto della riduzione, al fine di facilitare il conteggio di quanto dovuto.

Modalità di recupero del maggior versato al 16 febbraio 2012

Se il premio di autoliquidazione 902012 è stato versato in unica soluzione, ovviamente senza applicazione dello sconto, il credito può essere utilizzato in compensazione a mezzo F24 con le consuete modalità. Se l’impresa non si era mai avvalsa del pagamento in 4 rate oppure aveva comunicato la revoca di tale modalità di pagamento, il credito sarà visualizzabile dopo l’elaborazione su Punto Cliente – Contabile ditta – Crediti, fermo restando che è necessario verificarne correttezza e attualità presso la Sede INAIL.

Se l’impresa si è avvalsa del pagamento in forma rateale ai sensi della legge n. 449/1997 e n. 144/99, l’importo già versato in misura superiore al dovuto deve essere utilizzato in compensazione sulla rata in scadenza al 16 maggio 2012.

L’iter da seguire è il seguente:

  1. Regolazione 2011 polizza dipendenti. Applicare il tasso di tariffa indicato nelle basi di calcolo alla regolazione 2011 della polizza dipendenti (voci di tariffa 9121 e/o 9123)
    Rata 2012 polizza dipendenti. Applicare il nuovo tasso di tariffa comunicato con i modelli di comunicazione del tasso applicato 2012 in corso di spedizione.
  2. Regolazione 2011 polizza artigiani. Calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione) come già comunicato con le basi di calcolo del premio inviate a dicembre 2011.
    Rata 2012 polizza artigiani. Calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione) applicando al premio di rata 2012, per le sole voci di tariffa 9121 e 9123 e in base alle percentuali di incidenza presenti, la percentuale di riduzione dell’11,90%.
  3. Sommare algebricamente quanto dovuto per regolazione e per rata (premio dovuto di autoliquidazione 902012).
  4. Dividere l’importo per 4, si otterrà in tal modo l’importo dovuto per la singola rata.
  5. Calcolare la differenza tra l’importo dovuto riconteggiato per la prima rata e l’importo già pagato al 16 febbraio sempre per la prima rata e quantificare così il credito da utilizzare a conguaglio.
  6. Sottrarre l’importo a credito già pagato dall’importo dovuto per la rata in scadenza al 16 maggio.
  7. La differenza è l’importo da pagare al 16 maggio che deve essere maggiorata degli interessi di rateazione. Ad esempio per la rata di maggio, data dal premio di autoliquidazione (punto 3) diviso 4, gli interessi devono essere calcolati nella misura del 3,61% dal 17 febbraio al 16 maggio sull’importo della rata di maggio.

Autoliquidazione in scadenza al 16 giugno 2012

Come noto, per le ditte che hanno presentato la denuncia di esercizio nei termini, con data inizio attività ricompresa tra la metà e la fine di dicembre 2012, è prevista una seconda elaborazione dell’autoliquidazione 2011/2012 in scadenza al 16 giugno 2012.

Le basi di calcolo delle ditte in discorso, che verranno notificate nei prossimi giorni, sono state elaborate tenendo conto dei nuovi tassi aggiornati e del premio speciale unitario al netto della riduzione sia per la regolazione 2011, sia per la rata 2012.

IL DIRETTORE CENTRALE
F.to Ing. Ester Rotoli

Note:

1- Legge n. 183/2011, comma 10 “E’ autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l’anno 2012 da destinare a misure di sostegno al settore dell’autotrasporto merci. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono ripartite le risorse tra le diverse misure in coerenza con gli interventi già previsti a legislazione vigente e con le esigenze del settore”.

2- Vedi nota DC Rischi del 13.1.2012, protocollo 200, paragrafo “2. Riduzione dei premi speciali unitari per le imprese artigiane del settore autotrasporto (codice 778)”.