La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 28966 del 27 dicembre 2011, ha chiarito che in caso di dichiarazione infedele nel DM10, non solo si configura l’ipotesi di omessa denuncia, ma altresì quella di evasione contributiva.

Nello specifico la Suprema Corte sottolinea che l’illecito di evasione contributiva deriva dalla presunzione che l’infedele dichiarazione nasconda la volontà di non versare i contributi. In definitiva, nel caso in questione, l’intenzione fraudolenta si configura indipendentemente dalla reale scelta del datore di lavoro, nonché della regolare registrazione di rapporti di lavoro nei libri sociali.