Se il lavoratore in malattia si accorge che l’invio telematico all’INPS del certificato medico non è andato a buon fine deve avvisare il datore di lavoro ed inviare all’Istituto il certificato rilasciato, privo di numero di protocollo di invio, entro i due giorni successivi all’inizio della malattia.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.15226/2016, ritenendo legittimo il licenziamento per assenza ingiustificata di una lavoratrice che, in malattia, non aveva verificato la procedura di trasmissione telematica del certificato e non aveva neanche avvisato il datore di lavoro della sua assenza dal lavoro.
Se da parte, quindi, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di inviare il certificato in forma cartacea, dall’altra parte non è esonerato dall’obbligo di accertarsi che la procedura informatica di invio da parte del medico curante abbia avuto esito regolare, eventualmente richiedendo il numero di protocollo telematico che identifica il certificato di malattia.