Siglata, il 20/3/2013, tra FEDERMACO Federazione Italiana dei Materiali di Base per le Costruzioni e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle Aziende esercenti la produzione di Cemento, Calce e Gesso. L’accordo è valido per il triennio 2013-2015.

 

 

 

Parte economica
L’accordo prevede i seguenti aumenti contrattuali:

Area professionale Livelli Parametri Dall’1/4/2013 Dall’1/1/2014 Dall’1/6/2015 Totale
210 37,50 60,00 82,50 180,00
Area direttiva 188 33,57 53,71 73,86 161,14
172 30,71 49,14 67,57 147,43
163 29,11 46,57 64,04 139,71
Area concettuale 157 28,04 44,86 61,68 134,57
149 26,61 42,57 58,54 127,71
140 25,00 40,00 55,00 120,00
Area specialistica 134 23,93 38,29 52,64 114,86
129 23,04 36,86 50,68 110,57
Area qualificata 121 21,61 34,57 47,54 103,71
116 20,71 33,14 45,57 99,43
Area esecutiva 100 17,86 28,57 39,29 85,71

Seguono i nuovi minimi contrattuali:

Livello Minimo 1/4/2013 Minimo 1/1/2014 Minimo 1/6/2015
Area Direttiva livello 3 1.676,73 1.736,73 1.819,23
Area Direttiva livello 2 1.501,06 1.554,77 1.628,63
Area Direttiva livello 1 1.373,31 1.422,45 1.490,02
Area Concettuale livello 3 1.301,46 1.348,03 1.412,07
Area Concettuale livello 2 1.253,56 1.298,42 1.360,10
Area Concettuale livello 1 1.189,68 1.232,25 1.290,79
Area Specializzati livello 3 1.117,82 1.157,82 1.212,82
Area Specializzati livello 2 1.069,93 1.108,22 1.160,86
Area Specializzati livello 1 1.030,00 1.066,86 1.117,54
Area Qualificati livello 2 966,11 1.000,68 1.048,22
Area Qualificati livello 1 926,18 959,32 1.004,82
Area Esecutiva livello 1 799,99 828,56 867,85

Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo, sarà corrisposto con la retribuzione del mese di maggio 2013 un importo forfettario “una tantum” di 75,00 euro a copertura del periodo di vacanza contrattuale 1gennaio – 31 marzo 2013.

Periodo di prova
A partire dall’1/5/2013 i periodi di prova sono i seguenti:
– 6 mesi per i lavoratori appartenenti all’area direttiva;
– 4 mesi per quelli appartenenti all’area concettuale;
– 3 mesi per quelli appartenenti all’area specialistica;
– 1 mese per quelli appartenenti all’area qualificata ed esecutiva.

Saranno esentati dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro, senza l’obbligo di preavviso.

Apprendistato professionalizzante
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori operai, intermedi e impiegati destinati a svolgere le mansioni proprie dell’area qualificata, 2° livello dell’area specialistica, 1°, 2° e 3° livello, dell’area concettuale, 1°, 2° e 3° livello e dell’area direttiva, 1° e 2° livello.
La durata minima del contratto di apprendistato è di 6 mesi.
La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi è così determinata:

Livelli Durata complessiva mesi I periodo II periodo III periodo
Area qualificata 2° livello Area specialistica 1° livello 24 12 12
Area specialistica 2° e 3° livello 30 12 12 6
Area concettuale 1° livello 36 12 12 12
Area concettuale 2° e 3° livello 36 12 12 12
Area direttiva 1° e 2° livello 36 12 12 12

L’inquadramento e trattamento economico:

– nel primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale;
– nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
– nel terzo periodo: fermo l’inquadramento di cui al secondo periodo di apprendistato, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione finale.

Durante lo svolgimento dell’apprendistato, le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante, le unità produttive dovranno aver mantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato 24 mesi precedenti la nuova assunzione. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è comunque consentita l’assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati più uno, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.

Contratto a tempo determinato
Gli intervalli tra un contratto a tempo determinato ed il successivo sono ridotti a 20 o 30 giorni – a seconda della durata pari o superiore a sei mesi del contratto in scadenza – nelle seguenti ipotesi:
– lancio di un prodotto innovativo;
– avvio, rinnovo o proroga di una commessa a termine;
– sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Quota contribuzione una tantum a favore delle organizzazioni sindacali
In occasione del rinnovo contrattuale, ai lavoratori non iscritti al sindacato verrà chiesta la contribuzione di una quota associativa straordinaria di 30,00 euro da trattenere sulla retribuzione del mese di luglio 2013. L’apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta suddetta, dovrà essere consegnata all’azienda entro il 20/6/2013. Entro il 31/12/2013, Federmaco provvederà a comunicare alle segreterie nazionali il numero complessivo delle trattenute effettuate dalle aziende.

Previdenza Complementare
A partlre dall’1/1/2014, I’aliquota contributiva a carico dell’Azienda è fissata in ragione dell’1,20% della retribuzione utile per if calcolo del TFR.
A partire dall’1/12/2015, I’aliquota contributiva a carico dell’Azienda è fissata in ragione dell’1,70% della retribuzione utile per it calcolo del TFR.
Resta inteso che I’aliquota contributiva a carlco del lavoratore, rimane fissata all’1,40% della retribuzione utile per iI calcolo del TFR.

Assistenza sanitaria
Le Parti, entro il 30/9/2013, formuleranno una proposta per l’avvio, a partire dall’1/1/2014, di un fondo di assistenza sanitaria integrativa ad adesione volontaria da valere per tutti i lavoratori delle Aziende cui si applica il presente CCNL. Il contributo a carico delle aziende sarà pari ad euro 11,00 mensili per ogni lavoratore e di euro 2,00 a carico dei lavoratori.

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