La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 37954 del 20 ottobre 2011, ha chiarito che non può essere considerata appropriazione indebita nei confronti del lavoratore dipendente, l’omesso versamento da parte del datore di lavoro alla finanziaria beneficiaria della cessione del quinto.

Nello specifico la Suprema Corte sottolinea che in caso di mancato versamento alla finanziaria, pur in presenza di regolare e periodica trattenuta nei confronti del lavoratore, mancano i presupposti tipici richiesti dall’art. 646 c.p. per poter ravvisare la fattispecie delittuosa di appropriazione indebita. Ancora più nel dettaglio l’aspetto che è stato rilevato con chiarezza è rappresentato dall’assenza del requisito dell’”altruità” del bene (somma di denaro).