Stabilita la misura della riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il 2014 e le modalità applicative.La riduzione si applica anche ai premi relativi all’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive

L’INAIL, con la Determina del Presidente n. 67 dell’11 marzo 2014, ha stabilito la misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 128, Legge n. 147/2013).

Misura della riduzione

La misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari ad un miliardo di euro, per l’anno 2014 è pari al 14,17 %.

Modalità operative per l’applicazione della riduzione

In particolare:
  • per i soggetti con attività iniziate da oltre un biennio , tenuti al calcolo dei premi assicurativi con la modalità prevista dall’art. 41 del T.U. 1124/1965 beneficiano della riduzione per quelle lavorazioni per le quali nell’anno di riferimenti l’INAIL ha comunicato tassi applicabili inferiori o almeno pari rispetto ai tassi medi delle tabelle vigenti;
  • per i soggetti che assolvono l’obbligo assicurativo tramite premi speciali unitari, imprese del Settore Navigazione, assicurati nella Gestione Agricoltura e assicurati nella Gestione medici radiologi e soggetti esposti alle sostanze radioattive, con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, beneficiano nell’anno di riferimento della riduzione se per l’attività svolta l’Indice di Gravità Aziendale (IGA), calcolato annualmente dall’INAIL e reso disponibile agli interessati, risulti inferiore o uguale all’Indice di Gravità Medio (IGM) della categoria, Gestione assicurativa, polizza speciale/classe di rischio di riferimento.
I soggetti che abbiano iniziato l’attività da non oltre un biennio godono della riduzione purchè dimostrino l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’applicazione della riduzione è riconosciuta a seguito di un’istanza presentata telematicamente.

La riduzione si applica in uguale misura a tutti i premi e contributi di competenza dell’Istituto, come indicati sopra.

La riduzione va applicata al premio finale dovuto al netto di tutti gli altri sconti ed agevolazioni di cui il soggetto già beneficia e si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente per specifici settori. Sull’importo del premio o contributo determinato, a seguito della riduzione, operano infine le eventuali addizionali stabilite dalla normativa vigente.

La percentuale di riduzione fissata per ciascun anno si applica nella stessa misura sia alla rata anticipata che alla relativa regolazione o conguaglio dovuto in relazione all’anno di riferimento.

La percentuale di riduzione per gli anni successivi al 2014 dei premi e contributi  è aggiornata sulla base delle elaborazioni della Consulenza Statistico Attuariale dell’Istituto, per ciascuno degli esercizi successivi al 2014, con determina del Presidente dell’Inail comunicata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la successiva approvazione.

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