Sulla GU n. 251 del 26 ottobre 2012, è stato pubblicato il DM 10 ottobre 2012, del Ministero del Lavoro contenente la nuova modalità di comunicazione per i contratti a termine.

La cosiddetta “proroga di fatto” o “coda contrattuale”, consiste nel prolungamento del termine originariamente fissato nel contratto di lavoro stipulato tra datore e lavoratore. Questa proroga è stata riformata così dalla legge 92/12 (art 1, comma 9, f):

  • contratti fino a 6 mesi proroga fino a 30 giorni dopo la scadenza (prima erano 20 giorni);
  • contratti oltre 6 mesi proroga fino a 50 giorni dopo la scadenza (prima erano 30 giorni).

Il Decreto del Ministero del Lavoro ha introdotto l’obbligo, che andrà in vigore dal 25 novembre prossimo, di comunicazione preventiva (entro la scadenza del contratto) con Unilav della prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato.

Tenuto conto che non sono previste sanzioni se non quella della trasformazione del contratto a tempo indeterminato e della maggiorazione retributiva, è consigliabile effettuare la comunicazione di “proroga di fatto” anche se è stata superata la scadenza del contratto.

Importante considerare che il termine per le proroghe “ordinarie” è sempre di 5 giorni dalla scadenza del termine.

La prosecuzione del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine inizialmente fissata deve essere comunicata dal datore di lavoro inserendo la data del nuovo termine nel campo «data fine proroga», presente nel quadro «proroga» del modello UniLav.

Il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 15322/2012 del 31 ottobre, comunica anche che tale modalità operativa resterà in vigore fino al 10 gennaio 2013 quando, a partire dalle ore 19, entreranno in funzione gli aggiornamenti alle Co già previsti dal decreto direttoriale n. 235/2012 che prevede un nuovo campo per assolvere al nuovo adempimento sui rapporti a termine introdotto dalla riforma.