Come noto, ai sensi del DPCM del 19 febbraio 2014, l’imposta sostitutiva del 10% è applicabile per l’anno 2014 compatibilmente con quanto previsto per l’anno 2013 e di conseguenza, solamente a quelle somme riconducibili ad incrementi di produttività o efficienza, così come stabilito negli accordi di produttività di secondo livello.
Confcommercio Imprese per l’Italia e le Organizzazioni sindacali Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl e Uiltucs – UIL, in data 5 maggio 2014 hanno sottoscritto, in sede nazionale, un accordo che rappresenta un modello da recepirsi nel secondo livello di contrattazione ai fini della concreta applicazione della detassazione per l’anno 2014.
Analogamente a quanto già sottoscritto con accordo 20 giugno 2013, tra le somme agevolabili contenute nel modello di Accordo del 2014, vanno genericamente ricondotte tutte le quote retributive, compensi, le maggiorazioni o i premi, erogati in relazione a prestazioni lavorativediverse da quelle legate al lavoro ordinario e comunque riconducibili ad incrementi di produttività o efficienza.

fonte:seac.it