Con Interpello n. 28 del 23 ottobre 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene, in risposta ad uno specifico quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in materia di c.d. contratti di solidarietà espansivi. In particolare il quesito verte sulla possibilità di usufruire del contributo erogato ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della Legge n. 863/2004 in favore dei datori di lavoro, che procedono ad una riduzione stabile dell’orario di lavoro del personale in forza e alla contestuale assunzione di nuovo personale, anche per le assunzioni “in eccedenza” che producono un incremento degli occupati superiore alla contrazione di occupazione corrispondente alla riduzione di orario.

Il Ministero del Lavoro, ricordando che l’INPS già si era espresso prevedendo che “i benefici potranno essere concessi soltanto allorquando sarà stato raggiunto nelle assunzioni il numero corrispondente alla riduzione complessiva dell’orario”, ritiene che il contributo spetti limitatamente alle assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell’orario.

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