Con Risoluzione 27 dicembre 2011, n. 131, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla deducibilità dei contributi di previdenza complementare da parte dei lavoratori di prima occupazione, ossia assunti dal 1° gennaio 2007 (art. 8, comma 6, D.Lgs. n. 252/2005).

L’Amministrazione finanziaria, in particolare, specifica che dall’anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, sarà possibile usufruire per la prima volta dell’incentivo: tali soggetti, quindi, possono dedurre dal reddito i contributi pagati oltre il limite di euro 5.164,57 per un importo non superiore a euro 2.582,29 annui nei venti anni successivi al quinto di partecipazione.