Con l’Interpello n. 8 del 5 febbraio 2013, il Ministero del Lavoro, in risposta ad un’istanza del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, interviene in merito al ruolo delle rappresentanze sindacali e datoriali nella stipula degli accordi collettivi di secondo livello per l’applicazione della detassazione per l’anno 2012.

In particolare il Ministero precisa che detti accordi, per il 2012 dovevano essere stipulati:

  • dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in caso di accordi territoriali;
  • dal datore di lavoro e dalle associazioni sindacali aziendali o territoriali ma sempre se maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nel caso diaccordi aziendali.

Di seguito riportiamo il testo integrale dell’inteperllo.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 26 del D.L. n. 98/2011 (conv. da L. n. 111/2011), concernente la disciplina, per l’anno 2012, della tassazione agevolata correlata ad incrementi di produttività.

In particolare, l’istante chiede in che modo debba intendersi la previsione normativa nella parte in cui richiede che gli accordi o i contratti collettivi territoriali o aziendali, in attuazione dei quali viene stabilita l’erogazione delle somme in esame, siano sottoscritti da “ associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Va anzitutto evidenziato che, ai sensi dell’art. 53 del D.L. n. 78/2010, la disciplina dellatassazione agevolata per l’anno 2011 afferiva alle “somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate a risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale(…)”.

Diversamente, per l’anno 2012 con l’art. 26 del D.L. n. 98/2011 (conv. da L. n. 111/2011), il Legislatore puntualizza il requisito della rappresentatività sindacale stabilendo espressamente che le somme correlate ai suddetti incrementi di produttività siano oggetto di previsione negli “accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Alla luce della nuova formulazione normativa va dunque evidenziata la necessità che gli accordi in questione, ai fini della applicabilità del regime agevolativo, sianosottoscritti da associazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività comparata sul piano nazionale . In sostanza, in relazione agli accordi territoriali, entrambe le parti devono essere in possesso di tale requisito di rappresentatività.

La problematica appare invece più complessa nell’ipotesi di accordi aziendali, in quanto solo uno dei firmatari dell’accordo può considerarsi una “associazione” in rappresentanza di una collettività di soggetti (i lavoratori).

Per la parte datoriale, pertanto, trattandosi di accordo aziendale, non potrà che essere il singolo datore di lavoro a stipulare l’accordo con le rappresentanze dei lavoratori che promanano da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale mentre, per le realtà datoriali che non abbiano al proprio interno tali rappresentanze, tali accordi potranno essere sottoscritti con le organizzazioni sindacali territoriali in possesso del citato requisito di rappresentatività.