Con la Circolare n. 14 del 29 maggio 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali interviene in merito all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme premiali erogate in corso d’anno.

Come noto, ai sensi del DPCM del 19 febbraio 2014, la detassazione è applicabile per l’anno 2014 compatibilmente con quanto previsto per l’anno 2013 e di conseguenza, solamente a quelle somme riconducibili ad incrementi di produttività o efficienza, così come stabilito negli accordi di produttività di secondo livello.

Tra le altre cose, il Ministero precisa che

  • qualora in corso 2013 sia stato firmato un accordo ai sensi del DPCM 22 gennaio 2013 valevole anche per l’anno 2014 e
  • detto accordo sia già stato depositato alla DTL competente in corso 2013,

nessun ulteriore adempimento dovrà essere effettuato per assoggettare ad imposta sostitutiva nel corso del 2014.