L’ANQUAP e la CIDA hanno avanzato istanza per conoscere il parere della Direzione generale per l’Attività Ispettiva in ordine alla corretta interpretazione dell’articolo 33 comma 3 della Legge 104/1992 (modificato dall’articolo 24 della Legge 183/2010) riguardante il diritt0 del lavoratore dipendente di fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito per l’assistenza al familiare con handicap in situazione di gravità. Più precisamente, si è chiesto se l’estensione di tale diritto al parente o affine entro il terzo grado possa prescindere dalla eventuale presenza nella famiglia dell’assistito di parenti o affini di primo e secondo grado che siano nelle condizioni di assisterlo.

Dopo un’attenta lettura della disposizione la Direzione generale, nell’Interpello del 26 giugno 2014 n. 19, conclude che sono legittimati a fruire dei permessi per l’assistenza a persona in situazione di gravità in via prioritaria il coniuge e il parente o affine entro il secondo grado. La fruizione dei permessi è possibile da parte di un parente o affine entro il terzo grado qualora il genitore o il coniuge della persona da assistere si trovino in una delle seguenti condizioni, individuate dal Legislatore:

  • abbiano compiuto i 65 anni di età;
  • siano affetti da patologie invalidanti;
  • siano deceduti o mancanti.

E’ sufficiente che le condizioni sopra indicate si riferiscano ad uno solo dei soggetti menzionati dalla norma dal momento che consentire l’estensione al terzo grado solo quando tutti i soggetti prioritariamente interessati si trovino nell’impossibilità di assistere il disabile restringerebbe fortemente il campo dei soggetti interessati.

Interpello del 26 giugno 2014 n. 19