E’ stato rinnovato, in data 5 dicembre 2012, il CCNL che riguarda i lavoratori del settore della cooperazione addetti alla trasformazione degli alimentari.L’accordo è stato sottoscritto da Alleanza delle cooperative agroalimentari, Flai CGIL, Fai CISL e Uila UIL.

Questi i punti essenziali:

 a) vigenza: il CCNL ha una durata di 38 mesi;

b) aumenti contrattuali: a regime, la somma complessiva è pari a 126 euro così suddivisa: 40 euro dal 1° ottobre 2012, 40 euro dal 1° aprile 2013, 40 euro dal 1° maggio 2014, 6 euro dal 1° ottobre 2015;

c) congedi parentali: sono previste ulteriori migliorie per i genitori con prole di età compresa tra i 3 ed i 9 anni e per chi ha nel proprio nucleo familiare persone che necessitino di assistenza;

d) formazione: è previsto il rilascio di attestati relativi ai corsi sostenuti, con modalità da definire a livello aziendale.

Aumenti salariali Alle scadenze sotto indicate, sono applicati i seguenti aumenti retributivi:

LIVELLI PARAMETRI AUMENTI 1/10/2012 AUMENTI 1/4/2013 AUMENTI 1/5/2014 AUMENTI 1/10/2015
1°S 230 67,15 67,15 67,15 10,07
200 58,39 58,39 58,39 8,76
165 48,17 48,17 48,17 7,23
3°A 145 42,33 42,33 42,33 6,35
130 37,96 37,96 37,96 5,69
120 35,04 35,04 35,04 5,25
110 32,12 32,12 32,12 4,82
100 29,20 29,20 29,20 4,38

Viaggiatori o piazzisti

LIVELLI PARAMETRI AUMENTI 1/10/2012 AUMENTI 1/4/2013 AUMENTI 1/5/2014 AUMENTI 1/10/2015
I 165 48,17 48,17 48,17 7,23
II 130 37,96 37,96 37,96 5,69

Minimi tabellari mensili I nuovi minimi tabellari mensili sono quelli riportati nella tabella seguente:

LIVELLI PARAMETRI MINIMI AL 30/9/2012 MINIMI 1/10/2012 MINIMI 1/4/2013 MINIMI 1/5/2014 MINIMI 1/10/2015
1°S 230 1.948,23 2.015,38 2.082,53 2.149,68 2.159,75
200 1.694,10 1.752,49 1.810,88 1.869,27 1.878,03
165 1.397,66 1.445,83 1.494,00 1.542,17 1.549,40
3°A 145 1.228,25 1.270,58 1.312,91 1.355,24 1.361,59
130 1.101,18 1.139,14 1.177,10 1.215,06 1.220,75
120 1.016,46 1.051,50 1.086,54 1.121,58 1.126,83
110 931,76 963,88 996,00 1.028,12 1.032,94
100 847,07 876,27 905,47 934,67 939,05

Viaggiatori o piazzisti

LIVELLI PARAMETRI MINIMI AL 30/9/2012 MINIMI 1/10/2012 MINIMI 1/4/2013 MINIMI 1/5/2014 MINIMI 1/10/2015
I 165 1.397,66 1.445,83 1.494,00 1.542,17 1.549,40
II 130 1.101,18 1.139,14 1.177,10 1.215,06 1.220,75

Ente Bilaterale di settore Le parti firmatarie si danno atto dell’opportunità di costituire l’Ente Bilaterale di Settore, il quale oltre alle varie attività che gli sono attribuite per legge, organizzerà e gestirà attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare, con particolare riferimento: – all’integrazione delle indennità contrattuali e di legge a sostegno della maternità e della paternità per il periodo di astensione facoltativa post partum; – alla attivazione delle misure di integrazione al reddito dei lavoratori. Nelle more dell’emanazione della normativa di legge, le Parti concordano di assicurare la gestione dell’intervento di cui al sopra, dal 1/1/2013, attraverso il Filcoop sanitario, al quale verrà versata una specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità) pari a 2,00 euro, con riferimento ad ogni lavoratore. Le modalità di erogazione delle prestazioni di cui sopra saranno concordate tra le parti in apposito regolamento attuativo.

Infine, le Parti concordano il versamento a carico delle imprese, a decorrere dal 1/1/2013 e sino al 31/12/2015, di 1,00 euro/mese, con riferimento a ciascun lavoratore a tempo indeterminato, al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (FILCOOP) che confluiranno su apposita sezione separata contabile ed amministrativa secondo le modalità che saranno concordate tra le Parti in seno al CdA. La predetta contribuzione sarà versata anche dalle aziende per le quali non corre l’obbligo di iscrivere lavoratori al FILCOOP. Il versamento di cui sopra sarà effettuato contestualmente a quello concernente la contribuzione mensile (di 10,00 euro) che le aziende già versano per la copertura sanitaria dei propri dipendenti.

Contratto a tempo determinato In applicazione di quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 368/2001, come novellato dalla Legge 92/2012 e successive modifiche e integrazioni, i medesimi termini ridotti di interruzione tra più contratti a tempo determinato stipulati col medesimo lavoratore, previsti nell’area della stagionalità, sono altresì applicabili in tutte le tipologie di assunzioni a termine effettuate per le ragioni di cui all’art. 1 del citato D.Lgs. n. 368/2001. Inoltre, il requisito delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine non è richiesto nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, non prorogabili. A decorrere dall’8/10/2009, i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato in tema di stagionalità, hanno diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali presso la stessa sede aziendale e con la medesima qualifica e mansioni. II diritto di precedenza si esercita mediante richiesta che dovrà essere avanzata al datore di lavoro entro il termine di tre mesi dalla data di cessazione del contratto a tempo determinato e si estingue entro 14 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Lavoro a tempo parziale L’azienda, ove proceda ad assunzione di personale a tempo parziale, darà comunque priorità nella valutazione, fino al limite del 5% del personale in forza a tempo pieno, alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale Il lavoratore, inoltre, ha il diritto di richiedere la revoca ovvero la modifica delle clausole flessibili ed elastiche, mediante comunicazione scritta di modifica del patto, presentata con un preavviso di almeno 5 giorni, nei casi documentati di: – patologie oncologiche per le quali sussista una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, o quelle riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa ex Legge 104/1992); – lavoratore con figlio convivente portatore di handicap (ex Legge 104/1992). La medesima comunicazione deve essere presentata con un preavviso di almeno 20 giorni, fino al limite massimo del 13%, ovvero del 8% nelle aziende fino a 100 dipendenti, del totale dei dipendenti occupati con contratto a tempo parziale nell’unità produttiva, nei casi documentati di: – lavoratore con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici; – lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, abilitate al rilascio di titoli di studio legali. Al venir meno delle condizioni sopra indicate che hanno dato luogo alla revoca o modifica delle clausole flessibili o elastiche, potrà essere ripristinato il patto originario.

Congedi per malattia del figlio Entrambi i genitori hanno il diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 9 giorni lavorativi lavorativi all’anno fruibili anche in modo frazionato in gruppi di 4 ore giornaliere, compatibilmente con le esigenze organizzative per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e i nove anni.

Assistenza sanitaria integrativa A far data dall’1/6/2016 il finanziamento al Fondo Filccop Sanitario potrà essere implementato di ulteriori 2,00 euro mensili (per 12 mensilità) a carico del lavoratore dipendente, dietro espressa volontà dello stesso. I versamenti effettuati dalle imprese a sensi degli accordi tra le parti 13/4/2011 e 4/10/2011 relativamente al periodo 1/1/2011 – 31/8/2011 in aggiunta alla quota ordinaria saranno considerati acconto sul dovuto per l’anno 2013 con riferimento alle quote ordinarie. In alternativa le imprese potranno richiedere direttamente al Fondo il rimborso di tali versamenti.

Apprendistato Professionalizzante EX D.LGS. N. 167/2011 Ai contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 167/2011 continua ad applicarsi la normativa originaria fino alla loro naturale scadenza.

Norme generali Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato dal diciassettesimo anno di età.

Periodo di prova Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi dell’art. 16 del CCNL, di durata non superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento.

Livelli, durata e inquadramento Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie del 5°, 4°, 3°, 3°A, 2°e 1 °livello. La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi è così determinata:

LIVELLI DURATA COMPLESSIVA MESI PRIMO PERIODO MESI SECONDO PERIODO MESI TERZO PERIODO MESI
24 6 18
36 6 14 16
36 10 12 14
3°A 36 10 12 14
36 10 12 14
36 10 10 16

L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato: – nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale; – nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale; – nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale.

Gli apprendisti con destinazione finale al 5° livello saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato.

Infortunio sul lavoro e malattia In caso di infortunio sul lavoro l’azienda integrerà il trattamento Inail fino al 100 per cento della retribuzione normale nel primo giorno e fino alla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato. In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50 per cento della retribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato.

Formazione La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda. Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel piano formativo individuale, che sarà redatto tenendo conto del format allegato all’Accordo del 19/4/2012, la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. La formazione professionalizzante non può essere inferiore a 80 ore medie annue retribuite (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall’accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011), e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali, ecc. La formazione professionalizzante sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs.14/9/2011, n. 167. Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore/referente aziendale, inserito nell’organizzazione dell’impresa, quale figura di riferimento per l’apprendista, in possesso di adeguata professionalità.