Circolare N° 3 del 25 maggio 2011 – Gestione Ordinaria di Enpaia – 31/05/2011 12:46
Oggetto: Informazioni sulla documentazione medica da produrre in caso di denuncia di infortunio.

In relazione alla denuncia di un evento infortunistico, si fa presente che l’attestato di malattia telematico, oltre ad ingenerare equivoci sulla paternità della tutela dell’evento, non risponde a quanto previsto dall’art. 16 del vigente Regolamento delle prestazioni e, pertanto, verrà restituito al mittente.

Il certificato medico, attestante la natura e la sede delle lesioni, il rapporto con le cause e le circostanze indicate in sede di denuncia di infortunio, la prognosi e le eventuali alterazioni preesistenti, quando non rilasciato in sede di Pronto Soccorso, deve essere redatto su carta intestata del medico che lo estende.

Si rammenta che la documentazione medica non può essere oggetto di autocertificazione.

In presenza di assenso da parte del dipendente, il datore di lavoro può produrre una copia conforme all’originale che sostituisce l’originale stesso. La copia conforme deve recare timbro e sottoscrizione del datore di lavoro.

In assenza della possibilità di produrre una copia conforme all’originale, la documentazione medica deve essere inviata in originale.

Si invita a non trasmettere fax o fotocopie di documentazione medica che dovrà necessariamente essere successivamente prodotta in copia conforme all’originale o in originale.

Per qualsiasi informazione sono a disposizione i numeri verdi 800.010270 – 800.313231 – 800.242621– 800.242624.

I moduli, il testo della legge istitutiva, dei regolamenti e delle circolari Enpaia possono essere scaricati direttamente dal sito www.enpaia.it