Il Ministero del Lavoro, nell’Interpello n. 7 del 30 gennaio 2014, in risposta ad uno specifico quesito posto dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di ricorrere al lavoro intermittente per gli addetti all’installazione e allestimento di palchi e per gli autisti soccorritori di ambulanza.

A tale riguardo, il Ministero esprime parere negativo per entrambe le figure professionali in quanto non riconducibili ad alcuna categoria prevista dal RD n. 2657/1923. Rimane, tuttavia, ferma la possibilità di instaurare, anche con tali figure professionali, il rapporto di lavoro intermittente qualora il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici o oggettivi eventualmente fissati dal contratto collettivo di riferimento.