I redditi derivanti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali della categoria di appartenenza o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni, percepiti da soggetti che svolgono in maniera professionale ed abituale un’attività legata all’esercizio di arti e professioni, non sono soggetti a contribuzione alla gestione separata, ma devono essere assoggettati a prelievo contributivo presso la gestione previdenziale di competenza, in quanto concorrono alla formazione del reddito derivante dall’attività professionale o artistica.

Circolare INPS  n. 5 del 13 gennaio 2011