Si fa riferimento alla questione inerente le modalità di comunicazione di infortunio a fini assicurativi ed alle recenti indicazioni dell’Inail diffuse con la nota del 22 gennaio 2013.

Si precisa, a questo proposito, che l’Inail si riferisce esclusivamente alla denuncia a fini assicurativi degli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni e non anche alla comunicazione – a fini statistici – degli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di durata inferiore a tre giorni.
Infatti, l’adempimento a fini assicurativi (relativo agli infortuni con assenza superiore a tre giorni) è pienamente in vigore (art. 53 del DPR n. 1124/1965) e la nota Inail precisa le nuove modalità di denuncia dell’evento assicurato: attraverso il nuovo modulo cartaceo fino al 30 giugno 2013 e, poi, dal 1° luglio 2013, esclusivamente attraverso la trasmissione per via informatica, in attuazione del DPCM 22 luglio 2011.

Il differente obbligo di comunicare all’Inail gli infortuni con assenza inferiore ai tre giorni a fini statistici è previsto all’art. 18, comma 1, lett. r) del D.Lgs n. 81/2008 ed entrerà in vigore a decorrere dal sesto mese successivo all’adozione del decreto relativo al SINP (disciplinato all’art. 8 del D.Lgs n. 81/2008).

Alla data odierna, il decreto non risulta ancora emanato, per cui non è vigente alcun obbligo di comunicazione a fini statistici.

È da ritenersi, dunque, erronea l’affermazione contenuta nella medesima nota Inail laddove si richiama “l’obbligo esclusivo dal 1° luglio 2013 della trasmissione per via telematica delle denunce di infortunio a fini assicurativi e statistici”.

Così come fuorvianti appaiono anche le indicazioni contenute nell’articolo apparso ne Il sole 24 ore del 12 febbraio scorso (a pagina 18), laddove si afferma che l’Inail avrebbe “unito gli obblighi fondendo le comunicazioni in una sola denuncia”, che “dal 1 luglio 2013 l’inoltro potrà avvenire solo on line” e che l’obbligo di comunicare gli infortuni di un giorno a fini statistici “attualmente … è sospeso”.

L’obbligo, infatti, è ad oggi inesistente e, quindi, l’Inail non può aver unito comunicazione a fini statistici e denuncia; il termine del 1° luglio 2013 per la comunicazione informatizzata dell’infortunio a fini statistici non è veritiero in quanto, a quella data, non saranno ovviamente decorsi i sei mesi dalla adozione del decreto relativo al SINP.

Confindustria ha quindi sensibilizzato gli uffici competenti dell’Istituto che – condivisa pienamente la criticità – hanno preannunciato l’intenzione di dare dei chiarimenti nel senso indicato.

Fonte: www.confindustria.benevento.it