L’INAIL con una serie di tabelle ed allegati, nella circolare n. 21 del 27 marzo 2014, individua per l’anno in corso i limiti minimi di retribuzione per il calcolo dei premi assicurativi ordinari e per i premi speciali ordinari, nonché il profilo risarcitorio. In particolare, in riferimento all’anno 2014, il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive, viene riportato in allegato alla circolare in esame, a secondo della tipologia di dipendente e di settore di appartenenza: tali minimi sono stati adeguati, ove inferiori, a 47,58 euro.

Il limite minimo giornaliero per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti è pari ad euro 47,58, mentre quello mensile è pari ad euro 1.237,08.
Il minimale giornaliero per le retribuzioni convenzionali è, generalmente pari, per l’anno 2014, a € 26,44.
In deroga a quanto sopra, detto limite minimo, per i lavoratori a domicilio, deve essere adeguato al superiore importo del minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive pari a € 47,58.
Un caso particolare è quello dei lavoratori con contratto part-time, basato sul criterio della retribuzione convenzionale oraria, che è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo.
Per i lavoratori parasubordinati La base imponibile è costituita dai “compensi effettivamente percepiti”, da determinare secondo l’articolo 51 del d.p.r. 917/1986 (T.u.i.r.), nel rispetto del minimale e massimale di rendita.
La base imponibile degli sportivi professionisti è costituita dalla retribuzione effettiva, nel rispetto del minimale e massimale di rendita.
Quando la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa ed altre circostanze rendono difficile l’accertamento degli elementi necessari ai fini del calcolo del premio ordinario, si sostituisce il premio da applicare sull’importo delle retribuzioni con dei premi speciali unitari.
Questi premi vengono fissati in base ad elementi idonei diversi da retribuzione imponibile e tasso di tariffa, e sono generalmente calcolati in rapporto ad una retribuzione minima giornaliera.
Circa il profilo risarcitorio, la circolare precisa che l’indennità per inabilità temporanea assoluta a favore delle categorie per cui è intervenuta la variazione salariale dovrà essere adeguata alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° luglio 2013, mentre ai fini delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, relative ad eventi verificatisi dal 1° luglio 2013, sono stabilite le misure del minimale e del massimale di rendita.