L’Inail precisa che a decorrere dal 24 novembre 2010 la maxisanzione prevista dall’art. 4 della legge n. 183/2010 sarà applicata esclusivamente ai datori di lavoro privati (compresi gli enti pubblici economici ed esclusi i datori di lavoro domestico) su fattispecie che riguardano lavoratori subordinati per i quali è stata omessa la comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego. Non rientrano nella fattispecie i lavoratori autonomi e parasubordinati quali Co.co.co., Co.co.pro., e associati in partecipazione con apporto di lavoro. Non trovano più attuazione le sanzioni previste dall’art. 19 c. 3 del D.Lgs. n. 276/2003 in quanto già assorbite nella nuova maxisanzione. Momento rilevante per l’applicazione della maxisanzione è la commissione dell’illecito che sostituisce la constatazione della violazione.