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L’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la circolare n. 1 del 17 ottobre 2016, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla comunicazione prevista dal Decreto Legislativo n. 185/2016.
Va anzitutto evidenziato che resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’INPS (v. ML nota 25 giugno 2015, n. 3337 e INPS circ. n. 149/2015).
Al fine dell’adempimento previsto dall’art. 49 del Decreto Legislativo n. 81/2016, il committente dovrà, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail al competente Ispettorato del lavoro, tramite l’indirizzo di posta elettronica creata appositamente “voucher.XXX@ispettorato.gov.it” (al posto di XXX dovrà essere inserita la sede dell’Ispettorato competente, esempio: voucher.Arezzo@ispettorato.gov.it).
Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati.
La comunicazione in questione andrà effettuata:
– per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:
1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione;
3) il giorno di inizio della prestazione;
4) l’ora di inizio e di fine della prestazione.
– per gli imprenditori agricoli entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione:
1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione;
3) la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro