L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2011-dicembre 2011 ed il periodo gennaio 2012-dicembre 2012 è risultata del 3,00%.

Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2013 per i lavoratori domestici.

Inoltre, sulla contribuzione dovuta per i rapporti di lavoro domestico, a partire dal 1° gennaio 2013, hanno effetto alcune delle novità introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92; in particolare l’art. 2 ha previsto chel’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS) è sostituita dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI).

Pertanto il finanziamento dell’indennità di disoccupazione involontaria, già presente nella contribuzione per lavoro domestico, è sostituito dal finanziamento all’ASpI,  ai sensi del comma 1 del citato articolo 2, a cui concorrono  i contributi di cui agli artt. 12, sesto comma (1,30%), e 28, primo comma (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Al riguardo si conferma che restando in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1/02/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, aventi decorrenza 1/01/2006 – come indicato nella circolare n. 19 dell’8/02/2006 – si determina una minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.

L’art.2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, ha previsto, inoltre, che ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Per tutti i rapporti di lavoro per i quali è già stata presentata la comunicazione obbligatoria di assunzione per un contratto a tempo determinato, ancora attivi alla data del 01/01/2013, il contributo addizionale  sarà calcolato direttamente dall’Istituto al momento della generazione del bollettino Mav o dell’utilizzo delle altre modalità di pagamento, salvo che il datore di lavoro – identificatosi con Pin – non comunichi al Contact Center Multicanale – numero gratuito803 164 oppure numero 06 164164 da telefono cellulare,con tariffazione stabilita dal proprio gestore – che l’assunzione è avvenuta in sostituzione di lavoratore assente.

Per consentire il corretto calcolo dei contributi dovuti, in tempo utile per l’invio dei MAV relativi al 1° e 2° trimestre 2013 , è opportuno che tale informazione sia data entro il 28 febbraio 2013.

Nel caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, al comma 30 del citato art. 2, è prevista la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale degli ultimi sei mesi.

La restituzione può avvenire anche nel caso in cui il datore di lavoro riassuma il lavoratore entro sei mesi dalla scadenza del contratto a termine, con una riduzione  del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e l’assunzione a tempo indeterminato.

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