L’ INPS con circolare numero 24 del 01/02/2011 ha reso noto i nuovi valori di minimale  di retribuzione per la generalità dei lavoratori anno 2011 . Aggiornate anche le tabelle delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2011.

Sono state aggiornate sia le tabelle contenenti le aliquote contributive riguardanti le aziende in genere, già pubblicate in allegato alla circolare n. 162 del 27 dicembre 2010, sia gli elaborati riguardanti gli esempi di riduzioni contributive per assunzioni agevolate spettanti per alcuni settori economici.

Per la consultazione delle stesse, è possibile prelevare i files allegati alla presente circolare (allegati 2 e 3).

Inoltre, per i datori di lavoro agricolo sono disponibili le tabelle delle aliquote contributive e delle agevolazioni per zona tariffaria.

I nuovi valori per il 2011 sono di seguito riepilogati:
– minimo di pensione mensile = euro 468,35;
– minimali giornalieri di retribuzione = anno 2010 più 1,40%, in ogni caso non inferiore a euro 44,49 (9,5% del trattamento minimo di pensione). Detto valore risulta applicabile anche ai lavoratori a domicilio;
– retribuzione giornaliera convenzionale in genere = euro 24,72
– cooperative D.P.R. 602/70 (IVS e contribuzioni minori sono, dal 2007, da calcolare con le norme previste per la generalità dei lavoratori) = euro 44,49;
– soci di cooperativa sociale: a retribuzione imponibile è determinata dalla paga base, indennità di contingenza, elemento distinto della retribuzione (EDR) e tutti gli altri elementi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva e individuale; in ogni caso detta retribuzione imponibile non può essere inferiore al minimale giornaliero di euro 44,49;

– retribuzione convenzionale mensile pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa = euro 618,00;
– minimale orario di retribuzione part time (ipotesi di orario normale pari a 40 ore settimanali) = euro 6,67 (calcolato nel seguente modo: minimale giornaliero euro 44,49 x 6 giorni : normale orario settimanale 40 ore). Applicabile anche ai soci di cooperative;
– prima fascia di retribuzione pensionabile annua (oltre la quale è dovuta la contribuzione aggiuntiva IVS dell’1% a carico lavoratore; è interessato il lavoratore con aliquota IVS a proprio carico inferiore al 10%) = euro 43.042,00 (mese euro 3.587,00);
– massimale contributivo e pensionabile annuo (lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 con riferimento a tutte le gestioni pensionistiche obbligatorie, e per coloro, art. 1, c. 23, L. 335/199, che esercitano l’opzione, ove possibile, per il calcolo della pensione con il sistema contributivo; il massimale è applicabile anche alle collaborazioni coordinate e continuative a progetto e non e agli altri iscritti alla gestione separata) = euro 93.622,00.
Limite annuale per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi = euro 9.741,68 (euro 187,34 x 52 settimane);
– massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato: confermato in euro 67,14;
– prestazioni di maternità obbligatoria (congedo di maternità) a carico del bilancio dello Stato: euro 1.946,88.


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[download id=”33″] ( Tabelle minimali A e B)

[download id=”34″] (Aliquote contributive 1^ parte)

[download id=”35″] (Aliquote contributive 2^ parte)

[download id=”36″] (Aliquote contributive 3^ parte Lavoratori Agricoli)