L’INPS, con la Circolare n. 67 del 29 maggio 2014, interviene in materia di “bonus 80 euro” fornendo chiarimenti con riferimento ai casi di erogazione di prestazioni di sostegno al reddito a proprio carico.

In particolare, l’Istituto, ricordando che le prestazioni in oggetto sono legate al verificarsi di eventi, temporanei ed imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro (vedi, ad esempio, la cassa integrazione guadagni, malattia e maternità) oppure alla cessazione dello stesso (vedi, ad esempio, la cassa integrazione guadagni, malattia e maternità), precisa che:

  • qualora eroghi direttamente la prestazione, sia in costanza del rapporto di lavoro sia nel caso di cessazione dello stesso, provvederà anche a corrispondere il bonus 80 euro;
  • qualora, invece, le stesse siano anticipate dal datore di lavoro e conguagliate con i contributi dovuti all’Istituto, il sostituto di imposta è il datore di lavoro che dovrà riconoscere l’eventuale bonus spettante.

Rimane fermo che gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’INPS, il quale potrà recuperare il bonus eventualmente erogato dagli emolumenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.