L’INPS, nella Circolare n. 99 del 22 luglio 2011, fornisce chiarimenti in merito all’art. 18, commi 11 e 12 della Manovra economica (DL n. 98/2011 conv. con modif. nella Legge n. 111/2011). Al riguardo l’Istituto precisa che:

  • permane l’obbligo contributivo (presso le Casse di appartenenza) a carico dei soggetti pensionati che risultino percepire redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionale;
  • l’esclusione degli stessi dall’obbligo contributivo alla Gestione Separata Inps.

In particolare l’INPS chiarisce che rientrano nell’ambito della Gestione Separata tutti i soggetti che:

  • esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali;
  • non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.