Sul supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta ufficiale n. 6 del 9 gennaio scorso è stato pubblicato il Comunicato dell’Agenzia delle entrate recante “Rettifica delle Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborati dall’ACI – Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314“. La modifica si è resa necessaria a causa di alcuni errori presenti nel testo. Le tabelle si riferiscono alle seguenti categorie di autovetture e motocicli:

  • autovetture a benzina in produzione;
  • autovetture ibridi ed elettrici;
  • autovetture a gasolio in produzione;
  • autovetture a GPL – metano in produzione;
  • autovetture a benzina fuori produzione.
  • autovetture a gasolio fuori produzione;
  • autovetture a GPL – metano fuori produzione;
  • motoveicoli;

Ricordiamo che i costi chilometrici sono necessari per quantificare l’importo dei rimborsi spettante ai dipendenti o professionisti che utilizzano il proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro ed anche per la determinazione del fringe-benefit, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private.
Le tabelle Aci del benefit auto sono predisposte sulla base di una percorrenza annua di 15mila chilometri che è quella prevista dal Fisco per il calcolo del reddito da indicare in busta paga.
Il fringe benefit annuale, riportato nell’ultima colonna è ottenuto moltiplicando il costo al chilometro dell’autovettura interessata per 15mila e calcolando quindi il 30% del risultato, quota che la legge attribuisce all’uso privato da parte del dipendente.

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