Con l’emanazione della Circolare n. 177 del 19 dicembre 2013, l’INPS comunica la sottoscrizione di un Accordo con l’INAIL per l’unificazione e uniformazione delle comunicazioni preventiveobbligatorie di inizio prestazione che i committenti di lavoro accessorio devono effettuare.

Nel particolare, prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, i committenti hanno l’obbligo di comunicare la data di inizio attività, indicando i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore, il luogo dove si svolge l’attività lavorativa e il periodo presunto di durata di quest’ultima.

Finora, la comunicazione avveniva, per i voucher cartacei distribuiti presso le sedi Inps, con la trasmissione della dichiarazione all’Inail a mezzo fax o tramite i servizi online del sito www.inail.it. Per gli altri canali di distribuzione (tabaccai abilitati, sportelli delle banche popolari, uffici postali, procedura telematica) la comunicazione è trasmessa direttamente all’Inps tramite contact center o tramite il sito istituzionale www.inps.it.

Per razionalizzare e uniformare l’adempimento e rendere più tempestiva ed efficiente la gestione, Inps e Inail hanno stipulato un accordo per la realizzazione del coordinamento informativo e operativo per una migliore gestione dei buoni lavoro, il quale prevede che – a partire dal 15 gennaio 2014 – tutte le comunicazioni di inizio attività, nonché le eventuali variazioni, siano effettuate direttamente all’Inps, esclusivamente in modalità telematica, qualunque sia il canale di acquisizione dei buoni lavoro.
Nella circolare n. 177 del 19 dicembre 2013 sono descritte in dettaglio le nuove modalità di trasmissione delle comunicazioni di inizio attività.