In materia di lavoro intermittente, il Ministero del Lavoro con la Lettera Circolare prot. 5286 del 13 marzo 2014, ha fornito chiarimenti in merito al legittimo utilizzo del contratto di lavoro intermittente.
Nel dettaglio la Lettera circolare in questione specifica che, quanto affermato con l’Interpello n. 7/2014, il quale aveva negato la possibilità di far rientrare tra le attività previste dall’articolo 33 e ss. del D.Lgs n. 276/2003 l’attività di installazione o smontaggio del palco prima e dopo un concerto e/o spettacolo, non può considerarsi applicabile alle attività “pienamente integrate nell’evento o nello spettacolo, quali ad esempio controllo luci, casse acustiche, microfoni ecc.” ove, “appare possibile l’utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente, mediante rinvio alle categorie professionali contemplate al n. 43 e/o al n. 46 del Regio Decreto n. 2657/1923 (“operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi” e/o “operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose”)”.