Ai sensi dell’articolo articolo 17 del D.Lgs n. 151/2001 (testo unico della maternità) come modificato dall’articolo 15 del Decreto Legge n. 5/2012 (c.d. decreto sulle semplificazioni), a decorrere dal 1° aprile 2012, l’interdizione anticipata dal lavoro nel caso di “gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza” è disposta dalle A.S.L. (Aziende Sanitarie Locali), non più dalla Direzione territoriale del lavoro. La norma prevede che le ASL autorizzino l’astensione dal lavoro “con le modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”.

In attesa che tale accordo venga definito, il Ministero del Lavoro, con la Lettera circolare prot. n. 7247 del 29 marzo 2012, fornisce indicazioni ai propri uffici periferici (DTL) al fine di concludere specifiche intese a livello territoriale con le Aziende sanitarie per consentire, nei tempi dovuti, l’emanazione dei provvedimenti di interdizione anticipata.