Con Circolare n. 23 del 30 agosto 2011 il Ministero del Lavoro, alla luce della disciplina della diffida obbligatoria introdotta dal Collegato lavoro (art. 33 della Legge n. 183/2010), fornisce chiarimenti sulla diffidabilità e sanzionabilità delle violazioni in materia di Lul e di prospetti paga.

Nello specifico, in presenza di omesse o infedeli registrazioni dei dati sul libro unico, il personale ispettivo dovrà di norma diffidare il trasgressore a regolarizzare la situazione, salvo sia accertato un vero e proprio dolo nella commissione dell’illecito. Nell’ipotesi di violazioni per più mensilità, saranno applicate tante sanzioni quante sono le mensilità interessate. Infine, si precisa che, qualora il datore di lavoro utilizzi il Lul come prospetto di paga da consegnare al lavoratore, trova applicazione soltanto il regime sanzionatorio previsto in caso di errata o incompleta indicazione dei dati nel libro unico.