Da quest’anno tutti i sostituti d’imposta dovranno ricevere in via telematica i risultati contabili delle dichiarazioni presentate ai Centri di assistenza fiscale e professionisti abilitati

Debuttano nelle dichiarazioni dei redditi cedolare secca e Imu. Per consegnare i 730 a Caf e professionisti abilitati c’è tempo fino al 20 giugno (per il sostituto d’imposta l’ultimo giorno era il 16 maggio).
L’Agenzia, con la circolare n. 15/E del 25 maggio, fa il punto della situazione sulle scadenze, fornisce le istruzioni necessarie per l’assistenza fiscale prestata ai contribuenti dai sostituti d’imposta, Caf e professionisti abilitati e spiega modalità e termini dei conguagli.

Fra le novità 2012, l’obbligo per tutti i datori di lavoro pubblici e privati di segnalare, all’Agenzia delle Entrate, l’indirizzo telematico presso cui intendono ricevere i risultati contabili dei 730 dei propri dipendenti per effettuare le relative operazioni di conguaglio e trattenere o rimborsare gli importi direttamente nelle buste paga.
Da quest’anno, infatti, tutti i sostituti d’imposta dovranno ricevere, in via telematica, i dati dei 730-4, tramite l’Agenzia delle Entrate, ad esclusione dell’Inps e del ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il modello di comunicazione per la ricezione telematica dei dati del 730-4 è disponibile sul sito dell’Agenzia (sezione “Cosa devi fare”, “Comunicare dati”, “Richiesta per ricezione dei 730-4”).
I sostituti che hanno già comunicato l’indirizzo nel 2011 e non devono modificare i dati, non sono tenuti alla comunicazione.
I risultati contabili del 730 saranno inviati all’Agenzia delle Entrate, da Caf e professionisti abilitati, entro il 12 luglio 2012.
Da quest’anno, inoltre, la trasmissione dei dati del 730-4 all’Inps comprende anche gli esiti di liquidazione dei contribuenti che avevano come sostituti d’imposta l’Inpdap e l’Enpals (enti soppressi dal 1° gennaio 2012). In tal caso, va indicato l’apposito “codice sede”, riferito ai diversi enti, indicato nel modello 730/2012.

I termini per la consegna della copia del 730 elaborato e del prospetto di liquidazione da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale sono: il 15 giugno se il modello è stato presentato al sostituto d’imposta, il 2 luglio se il modello è stato presentato a un Caf o a un professionista abilitato.

Conguagli
Come ogni anno, i sostituti d’imposta effettueranno i conguagli, per i lavoratori dipendenti, a partire dalle retribuzioni relative al mese di luglio, ovvero a partire dal primo mese utile, tenendo conto dei risultati contabili elaborati da Caf e professionisti abilitati. L’operazione, per i titolari di redditi di pensione, avverrà a partire dal mese di agosto o di settembre.

Da quest’anno, i sostituti d’imposta sono chiamati a effettuare i conguagli anche in relazione alla cedolare secca, il regime di tassazione alternativo per le locazioni di immobili a uso abitativo. I contribuenti che nel 2011 hanno versato l’acconto dell’imposta sostituiva, possono segnalare la scelta in dichiarazione. A tal proposito, la circolare indica come rimediare in caso di omesso versamento dell’acconto alle date previste o quando si è tenuto conto del reddito derivante dalla locazione ai fini del versamento dell’acconto Irpef. Nella prima ipotesi basta avvalersi del ravvedimento operoso, nella seconda si può presentare istanza per correggere il codice tributo oppure indicare nel 730 il maggior acconto Irpef come acconto della cedolare secca.

Per quanto riguarda invece l’Imu, i contribuenti che presentano il modello 730 possono scegliere di utilizzare (interamente o in parte) l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione per versare l’imposta municipale dovuta per il 2012. In questo caso, il sostituto accrediterà sullo stipendio (o pensione) la differenza fra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l’importo che il contribuente ha scelto di utilizzare per eseguire il versamento della nuova imposta sugli immobili.

Fonte: fiscooggi.it