Superato il periodo di prova,  approvati, con quattro distinti provvedimenti del 15 gennaio, insieme alle relative istruzioni, i modelli 730, Cud, 770 ordinario e 770 semplificato, che dovranno essere utilizzati in occasione delle prossime dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2013.

Poche le variazioni rispetto alle bozze pubblicate il mese scorso. Diverse, invece, e rilevanti le novità rispetto ai modelli utilizzati nel 2013, a seguito delle modifiche normative intervenute nel frattempo.

Redditi – Le novità rilevanti, ma già presenti nella bozza, riguardano, tra l’altro, le detrazioni per i familiari a carico, le ristrutturazioni edilizie, il risparmio energetico e il “bonus arredi”. Inoltre, aumenta al 24% lo sconto fiscale per le erogazioni a favore delle Onlus e dei partiti politici. Diventa poi più conveniente l’applicazione della cedolare secca: l’aliquota di tassazione scende ulteriormente per i contratti a canone concordato e passa dal 19 al 15%.

Non solo un nuovo look e una grafica rinnovata, quindi, per i modelli 2014, ma cambiamenti fondamentali come lo sono le variazioni di legge che hanno dovuto recepire.

Per dare un assaggio delle scadenze, la prima in agenda riguarda il Cud, che i sostituti d’imposta dovranno consegnare a lavoratori e pensionati non oltre il 28 febbraio. La consegna ai dipendenti può avvenire anche on line, ma solo se il sostituito ha i mezzi tecnici idonei per ricevere telematicamente il documento. Gli enti previdenziali rendono disponibile il Cud in Rete; il contribuente che desidera riceverlo in formato cartaceo deve farne richiesta.
Lavoratori e pensionati hanno tempo fino al 30 aprile per presentare il 730 ai propri sostituti d’imposta, mentre possono aspettare il 3 giugno (il termine ordinario del 31 maggio, quest’anno, cade di sabato) nel caso in cui si rivolgano al Caf o a un professionista abilitato.
Più in là la presentazione del 770 semplificato e del 770 ordinario: entrambi dovranno essere inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio.

In data 15 gennaio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito la versione definitiva del Mod. 730/2014 e le relative istruzioni, approvate con Provvedimento 15 gennaio 2013.

Tra le principali modifiche apportate al modello, al fine di adeguarlo alla normativa tributaria vigente, si annoverano:

  • la predisposizione della casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”, la quale deve essere compilata dai contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio ma presentano comunque il Mod. 730;
  • l’istituzione della nuova Sezione III – C del quadro E per permettere l’indicazione delle spese per l’acquisto di mobili/elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, per le quali è prevista la detrazione al 50%;
  • l’istituzione dei nuovi codici 41 e 42, da indicare nella Sezione I del quadro E, righi da E8 a E12, al fine di identificare le detrazioni relative rispettivamente alle erogazioni liberali in favore delle ONLUS e quelle a favore dei partiti politici;
  • l’eliminazione delle Sezione V “Personale sicurezza, difesa, soccorso” del Quadro C “Redditi di lavoro dipendenti e assimilati”.

Da quest’anno, inoltre, è possibile utilizzare il credito risultante dal Mod. 730, mediante compensazione del Mod. F24, anche per pagare le altre imposte e non solo l’IMU.

Con i Provvedimenti prot. n. 4905/2014 e prot. n. 4882/2014 sono stati approvati, rispettivamente, il Modello 770 Semplificato 2014 e il Modello 770 Ordinario 2014 con le relative istruzioni per la compilazione.

In particolare:

  • il Modello 770 Semplificato contiene le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme e i valori che i sostituti d’imposta hanno corrisposto nell’anno 2013 soggetti a ritenuta alla fonte (ai sensi, ad esempio, degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del DPR n. 600/1973), nonché i dati previdenziali e assistenziali INPS, i dati assicurativi INAIL, quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2013 per il periodo d’imposta precedente, nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuati;
  • il Modello 770 Ordinario va utilizzato ai fini della dichiarazione delle imposte sostitutive e delle ritenute operate da parte dei sostituti d’imposta che hanno corrisposto somme o valori diversi da quelli di cui al Modello 770/2014 Semplificato, nonché delle comunicazioni di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative da parte degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti.

È stato approvato, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. prot. 5131/2014 del 15 gennaio 2014, lo schema di certificazione unica, CUD 2014 che il sostituto d’imposta deve utilizzare per certificare i compensi e le retribuzioni corrisposte, nel periodo d’imposta 2013, nonché ai cessati in corso del 2014.

Si ricorda l’obbligo di consegna del predetto modello entro il prossimo 28 febbraio 2014.